La nozione di “prossimi congiunti” al di fuori della legge penale

di Giovanni Francesco Basini

Stampa la pagina
foto

Iniziando dalla giurisprudenza e, in particolare, da quella in tema d’illecito civile, è ben noto come spessissimo nelle sentenze si legga di risarcimento del danno non patrimoniale, riconosciuto iure proprio al “prossimo congiunto” o ai “prossimi congiunti” della vittima. Per ricordare, poi, solamente alcuni dei numerosi casi nei quali è il legislatore a ricorrere alla locuzione appena richiamata, basti menzionare: l’art. 342-ter c.c., in materia di ordini di protezione; l’art. 79 c.p.c., quanto alla legittimazione a chiedere la nomina di un curatore speciale per il giudizio; l’art. 21 della l. 247/2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), che esenta dalla “prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza” dell’esercizio della professione gli “avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge” colpiti da malattia che li abbia resi totalmente non autosufficienti; l’art. 24, d.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), che comprende il “prossimo congiunto” tra i legittimati a prestare il consenso al trattamento dei dati personali, per salvaguardare la vita o l’incolumità di un soggetto, impossibilitato a consentire di persona; l’art. 6, d.P.R. 655/1964, in tema di assegnazione di alloggi economici e popolari, ove si menzionano i “prossimi congiunti” tra i componenti il nucleo familiare.

E qui smetto di esemplificare, non dimenticando nondimeno che le fonti normative in cui si legge di “prossimi congiunti” o di “prossimo congiunto” sono, oramai, più di un centinaio. Di fronte ad una così cospicua utilizzazione, legislativa e giurisprudenziale, della locuzione “prossimi congiunti”, chiunque s’immaginerebbe una precisa definizione di cosa essa significhi e, perciò, di chi possa considerarsi congiunto prossimo. Una definizione normativa generale di “prossimi congiunti”, viceversa, è ravvisabile solo per la materia penalistica. Unicamente l’art. 307 4° comma c.p., difatti, definisce i “prossimi congiunti” (“s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”), e ciò, sì, in generale, ma soltanto “agli effetti della legge penale”. Al di fuori della legge penale, invece, non è per nulla chiaro o, almeno, non è definito normativamente, cosa si debba intendere quando il legislatore ci parla di “prossimi congiunti”. In verità, alcuni spunti “definitori” sono ravvisabili, qua e là, nelle fonti normative.

Quasi sarebbe meglio, peraltro, che questi non vi fossero, poiché spesso essi creano più confusione che chiarezza. Così è per l’art. 21 della l. 247/2012, che menzionando il coniuge subito dopo aver indicato i prossimi congiunti, lascia sorprendentemente intendere che questo non sarebbe ricompreso tra quelli. Così è per l’art. 24, d.lgs. 196/2003 che, legittimando, appena oltre il “prossimo congiunto”, anche il “familiare”, pare presupporre una differenza, per nulla chiara, tra i due concetti (in verità, il concetto di “familiare” è ancora più indefinito di quello di “prossimo congiunto”. Ma non è questo, ciò di cui ora ci si occupa). Così è, in un certo senso, anche per alcune circolari del Ministero dello sviluppo economico che, disciplinando la concessione di particolari riconoscimenti, pare suggerire che per “prossimi congiunti” debbano intendersi i figli, i nipoti e il coniuge [si veda, ad esempio, l’art. unico della circolare 150377 del 2017: “…candidature dei prossimi congiunti di insigniti della distinzione (figli, nipoti, coniugi) possono…”]. Ove si guardi al significato che alla locuzione in esame è stato dato dalla giurisprudenza non penalistica, ancora, si nota come, nel tempo, il concetto abbia subito una netta estensione.

In passato, infatti, per “prossimi congiunti” si erano intesi “soggetti uniti fra loro non solo da un vincolo meramente affettivo…ma affettivo-giuridico, che riposi cioè su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti-doveri” (così, ad es., T. Trento, 19.5.1995. Si veda, altresì, Cass. civ., 1845/1976). Di recente, viceversa, si è chiarito che il riferimento ai prossimi congiunti della vittima primaria dell’illecito civile, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo, si possa “prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali” (Cass. Pen., 46351/2014, che fa rientrare, ai fini del risarcimento, tra i “prossimi congiunti” la fidanzata della vittima primaria dell’illecito. Cfr., inoltre, T. Firenze, 26.3.2015).

Ciò che emerge da questo elenco, seppure sommario, è in sostanza che la nozione di “prossimi congiunti” è chiara e netta con riferimento alla sola legislazione penale, mentre in tutti gli altri ambiti dell’ordinamento, tale nozione si presenta come incerta, talvolta opaca e certamente mutevole. In presenza di tale incertezza, perciò, ben si è operato nel “Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense, allorché, all’art. 18, dopo la previsione della possibilità di alcune erogazioni in favore dei “prossimi congiunti” degli assistiti, si è anche precisato che, a tali effetti, “sono prossimi congiunti il coniuge superstite ed i figli conviventi”.

Ben si è fatto, vale a dire, a dettare una nozione della locuzione in parola che, se per un verso sembra la più restrittiva, almeno tra quelle ora ricordate, per altro verso ha i notevoli pregi della chiarezza e della precisione. Una sola osservazione mi pare che, per concludere, ancora convenga fare: nel novero dei “prossimi congiunti”, appena richiamato, va certamente considerata anche la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, ciò senza bisogno di mutare l’attuale formulazione testuale dell’art. 18, ma come automatica conseguenza del meccanismo normo-genetico creato dal comma 20°, art. 1 della L. n. 76/2016 (“le disposizioni contenenti le parole <>…ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”).

Prof. Avv. Giovanni Francesco Basini - Ordinario di Diritto Privato, Università di Parma


Altri in DIRITTO