Nel n. 6 del mese di giugno abbiamo iniziato ad affrontare il problema dell’incompatibilità osservando che, per l’efficacia degli anni di iscrizione alla cassa ai fini previdenziali, occorre che il professionista dimostri l’esercizio continuativo della professione in assenza di situazioni di incompatibilità.
In questa sede, nell’approfondire la tematica, vedremo di esaminare l’incompatibilità tra esercizio della professione forense e l’attività commerciale, attività che l’art. 3 della Legge Professionale forense (R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, come convertito nella L. 22.01.1934 n. 36 e successive modifiche) descrive come “esercizio del commercio in nome proprio o altrui”.