L'assistenza in caso di bisogno
17/04/2012
Stampa la paginaLa disciplina del trattamento assistenziale in oggetto è dettata dall’art. 17 della L. 141/92 e dal capo II, artt. 2 – 9, del “Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” di Cassa Forense.
Per potervi accedere, l’interessato deve trovarsi in situazione di difficoltà economica contingente o momentanea: si tratta, pertanto, di misura assistenziale volta a fronteggiare situazioni eccezionali e temporanee di bisogno del richiedente, non certo di strumento teso ad assicurare stabile integrazione di redditi insufficienti.
Possono presentare domanda di erogazione di assistenza:
• iscritti alla Cassa da data anteriore alla presentazione della domanda stessa (agli iscritti sono equiparati coloro che abbiano già presentato domanda di iscrizione);
• avvocati che, pur senza essere iscritti alla Cassa, versano o abbiano versato contributi integrativi o soggettivi, o abbiano versato contributi personali in base a leggi precedenti;
• pensionati della Cassa;
• familiari (il coniuge, i parenti di primo e secondo grado ed i soggetti indicati nell'art. 433 c.c. se e in quanto a carico) di defunti appartenenti ad una delle precedenti categorie.
L’ erogazione può essere ordinaria o straordinaria.
In via ordinaria, l’assistenza indennitaria viene erogata dalla Cassa su proposta motivata del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, al quale dovrà essere indirizzata la domanda, corredata della documentazione prevista dal Regolamento. Il Consiglio dell'Ordine trasmette alla Cassa copia delle proposte di assegnazione motivate, con indicazione degli importi da erogare. Nella valutazione delle istanze, vengono in considerazione i redditi dei componenti il nucleo familiare dichiarati nei due anni precedenti le proposte. Tali redditi non dovranno superare il triplo della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente a quello della proposta erogazione, aumentato di importo pari a detta pensione minima per ciascun componente il nucleo familiare dell’istante oltre il numero di quattro.
La Giunta Esecutiva della Cassa, verificata la sussistenza delle condizioni per l’erogazione e richiesti eventuali ulteriori chiarimenti, dispone la trasmissione agli Ordini, tramite la Banca cassiera, degli importi deliberati in favore degli assistiti.
L’importo da erogare è determinato nei limiti della quota annualmente assegnata dalla Cassa a ciascun Ordine, in proporzione al numero degli iscritti all’ente di previdenza. E’ facoltà dei Consigli dell'Ordine proporre, motivandola, l'erogazione di un trattamento assistenziale pur in assenza di domanda, nei casi in cui lo stato di bisogno sia notorio.
In via straordinaria, nell’ipotesi in cui il competente Consiglio dell'Ordine non possa provvedere all'erogazione per esaurimento o insufficienza della quota assegnatagli, l’assistenza indennitaria può essere concessa con delibera della Giunta Esecutiva della Cassa.
In ogni caso, l’istanza per la concessione dell’indennità, corredata della prevista documentazione, va inoltrata alla Cassa tramite il Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
Salvo casi eccezionali, il contributo assistenziale, ordinario o straordinario, non può superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno in cui si è verificato l'evento.
Franco Smania - Delegato di Cassa Forense