Franco Smania

Sostegno e sviluppo della professione

Da giovedì 24 a domenica 27 ottobre 2013 si è tenuto a Palermo il XXII Congresso Nazionale Ordinario dell’A.I.G.A. – Associazione Italiana Giovani Avvocati, al termine del quale è stata eletta...

Incompatibilità

Nel n. 6 del mese di giugno abbiamo iniziato ad affrontare il problema dell’incompatibilità osservando che, per l’efficacia degli anni di iscrizione alla cassa ai fini previdenziali, occorre che il...

L'incompatibilità

Non sempre gli anni di iscrizione a Cassa Forense risultano efficaci ai fini previdenziali.Affinché venga riconosciuto il requisito della ‘effettiva iscrizione e contribuzione’ all’Ente, infatti,...

I contributi versati da pensionato che continua ad essere iscritto in che percentuale vengono restituiti all'atto della cancellazione? Contribuiscono in parte ad incrementi del trattamento pensionistico?

I pensionati di vecchiaia iscritti in un Albo forense e percettori di reddito da attività professionale, che successivamente alla decorrenza di pensione hanno continuato a versare la contribuzione soggettiva in sede di modello 5 annuale, alla cancellazione da tutti gli albi professionali, possono richiedere tramite specifica domanda, la prestazione contributiva di cui all’art. 59 del Regolamento Unico della Previdenza, calcolata su una quota del reddito netto professionale dichiarato fino al tetto reddituale annuale stabilito. Detta quota è pari al 2,50% dall’anno 2021.

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