Crisi tra genitori, accordo, e rispetto dell’interesse dei figli: a chi il controllo?
L’art. 6, 1° co., D.L. 132/2014, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 162/2014 (in G.U. 10-11-2014, n. 84), stabilisce che “tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio… di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”, possa essere conclusa una “convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”.