Le mobili frontiere dell’amministrazione di sostegno
28/06/2019
Stampa la paginaI confini dell’ADS dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 114, del 10 maggio 2019
Con la sentenza n. 114 del 2019, la Consulta ha stabilito che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di donare, a meno che il giudice tutelare non lo abbia, espressamente e specificamente, privato di tale capacità.
La capacità di donare, dunque, vi è, ed è la regola, e non l’eccezione, per il beneficiario di ADS.
Se, da un canto, il beneficiario di ADS conserva la capacità di donare come regola, è pure possibile, d’altro canto, l’eccezione, sicché il giudice tutelare ha il potere, in casi di particolare gravità, di privarlo di tale capacità, ex art. 411, 4° co., c.c.
Quando la capacità di donare è conservata, poi, è possibile che il giudice disponga che il beneficiario potrà donare solo tramite l’amministratore, che ne acquista così la rappresentanza a donare, ovvero che disponga l’affiancamento da parte dell’amministratore, al momento della manifestazione della volontà a donare.
Le ipotesi, che da ciò discendono, possono, senza pretesa di completezza, così essere riassunte:
i) il beneficiario di ADS può, di regola, donare da sé, senza alcuna sostituzione o assistenza da parte dell’amministratore;
ii) il beneficiario di ADS può, sì, donare da sé, ma con l’assistenza dell’amministratore, se così ha specificamente disposto il giudice tutelare nel decreto istitutivo dell’ADS, o in altro provvedimento;
iii) il beneficiario di ADS può donare, ma solo tramite l’amministratore, che lo rappresenta, se così ha specificamente disposto il giudice nel decreto istitutivo dell’ADS, o in altro provvedimento;
iv) il beneficiario di ADS non può donare, se così ha specificamente disposto il giudice nel decreto istitutivo dell’ADS, o in altro provvedimento, ex art. 411, 4° co., c.c.
Assai interessanti, poi, sono alcuni dei passaggi e delle argomentazioni con cui la Corte ha motivato tale conclusione. In particolare, per escludere l’applicabilità diretta al beneficiario di ADS dell’incapacità a donare di cui all’art. 774 c.c., ove si prevede che “non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni”, il Giudice delle leggi ha reputato che il beneficiario di ADS possa avere la piena capacità di disporre dei propri beni, e ciò in quanto beneficiario di un’ADS può essere anche un soggetto in difficoltà soltanto fisica, ma perfettamente capace di intendere e di volere; un soggetto riguardo al quale, di conseguenza, l’ADS lascerebbe intatta la piena capacità di agire.
Va sottolineato, in sintesi ed in conclusione, come, con la sentenza n. 114 del 2019, la Consulta, oltre a chiarire che il beneficiario di ADS di regola conservi la capacità di donare, abbia preso posizione su almeno tre aspetti dell’istituto, i quali erano, sin dal suo nascere, assai discussi e fonte di forti contrasti interpretativi.
In particolare, mi pare che si possa affermare, a volte leggendo tra le righe, che la Corte fa proprie le posizioni seguenti.
A) L’ADS non presuppone necessariamente un’infermità psichica, e non priva necessariamente il beneficiario almeno di una parte della capacità di agire; essa, viceversa, può non privare per nulla il beneficiario della capacità di agire, poiché non è una misura di protezione riservata all'infermo psichico, e può essere disposta anche per un soggetto infermo soltanto fisicamente.
B) La donazione non può più essere considerata “atto personalissimo”, poiché, se così è disposto nel provvedimento del giudice tutelare, l’amministratore di sostegno può donare in nome e per conto del beneficiario, in quanto suo rappresentante legale.
C) L’ambito di possibile applicazione dell’ADS non confina con quello di possibile applicazione dell’interdizione, ma lo ricomprende in sé; l’ADS, infatti, può essere disposta anche per casi estremamente gravi di infermità mentale, tanto da diventare sostitutiva dell’interdizione, giacché il giudice può estendere, ex art. 411, 4° co., c.c., al beneficiario di ADS anche l’incapacità di donare, che, senz’altro, rientra tra le più gravi e penetranti incapacità, al pari dell’incapacità testamentaria e di quella matrimoniale.
Avv. Cecilia Barilli - Delegato Cassa Forense