Andrea Pesci

Specializzato? L'avvocato ritorna a scuola

Il 15/9 u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n. 214) il regolamento di cui al D.M. della Giustizia n. 144 del 12/8/15, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Il testo consta di 16 articoli che sono suddivisi in 5 titoli (cfr., sulla struttura e sulle caratteristiche del nuovo regolamento, l’ottimo commento di G. Gambogi, “Avvocato specialista: diritto o dovere di conseguire il titolo?”, in ‘Diritto e Giustizia’on line del 4/9/15).

Elezioni Ordini

Come ben noto a tutti gli avvocati il TAR Lazio ha confermato la decisione cautelare del Consiglio di Stato ed ha dichiarato l’illegittimità di alcune importanti disposizioni del regolamento elettorale dei Consigli dell’Ordine.Una decisione, quella dei Giudici amministrativi capitolini, che stabilisce il principio di parità tra la rappresentanza di genere e quella delle minoranze.

Media-conciliazione obbligatoria

Poco tempo addietro la Corte Costituzionale ebbe a dichiarare illegittima la media-conciliazione obbligatoria introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 28/2010.
E’ bene ricordare che la Corte ebbe a dichiarare l’incostituzionalità del suddetto D.Lgs. sotto il profilo dell’eccesso di delega, senza quindi entrare nel merito di altre censure riconducibili alla media-conciliazione.
Orbene, in una situazione come quella di cui sopra, si inserisce (per non dire, forse più propriamente, che entra a gamba tesa) il Decreto Legge n. 69/2013 cosiddetto ‘Decreto del Fare’.

La Legge di Stabilità 2016 contiene novità per l'avvocatura

Come noto, a partire dal 1 Gennaio 2016, è entrata in vigore la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (pubblicata in G.U. n. 302 del 30-12-15), detta anche ‘legge di Stabilità 2016’.
Quest’ultima normativa è indubbiamente molto importante su un piano generale ed anche per le rilevanti novità che riguardano ed interessano la vita professionale dell’Avvocato.
Tra le più salienti si ricordano quelle relative: alle modifiche della legge Pinto; ai crediti per il patrocinio a spese dello Stato; al decreto di pagamento sempre in tema di patrocinio a spese dello Stato.

L'esercizio continuativo della professione forense

Com’è ormai noto a tutti gli avvocati il Ministro della Giustizia ha emanato, da qualche giorno, lo schema di decreto attuativo dell’art. 21 della nuova legge professionale in tema di accertamento dell’esercizio effettivo della professione forense (cfr., sulla portata e sui contenuti dell’art. 21 della legge 247/12, G. Colavitti-G. Gambogi, Riforma forense, Milano, 2013, pag. 58 e segg.).

Il nuovo sistema parametrico

In questi giorni l’interesse dei colleghi, oltre che sui vari problemi che, da tempo, caratterizzano il mondo della giustizia, è focalizzato in maniera significativa sui nuovi parametri relativi alla liquidazione dei compensi.
Com’è noto infatti il sistema parametrico vigente, regolato dalle norme contenute nel Decreto n. 140/12, andrà in pensione tra pochissimo tempo.

Il passaggio a tempo pieno come Giudice di Pace comporta la cancellazione da albo e Cassa? E, in caso di successivo ripensamento dopo i 70 anni, è possibile tornare a esercitare la professione forense con nuova iscrizione sia all’albo sia alla Cassa?

Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.

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