Specializzato? L'avvocato ritorna a scuola
30/09/2015
Stampa la paginaIl titolo primo contiene le disposizioni generali, il secondo quelle relative al conseguimento del titolo, il terzo quelle per il mantenimento, il quarto quelle per la revoca e, infine, il quinto quelle di natura transitoria.
I settori di specializzazione sono 18 (art. 3).
Vi potrà essere specializzazione nelle seguenti materie: a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori; b) diritto agrario; c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio; d) diritto dell’ambiente; e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali; f) diritto commerciale, della concorrenza e societario; g) diritto accessorio; h) diritto dell’esecuzione forzata; i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali; l) diritto bancario e finanziario; m) diritto tributario, fiscale e doganale; n) diritto della navigazione e dei traporti; o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale; p) diritto dell’Unione Europea; q) diritto internazionale; r) diritto penale;
s) diritto amministrativo; t) diritto dell’informatica.
L’art. 4 prevede l’aggiornamento delle specializzazioni, per cui nel corso del tempo si potranno registrare novità al riguardo: magari con l’inserimento di nuove discipline da considerarsi specialistiche.
Il titolo di avvocato è conferito solo ed esclusivamente dal C.N.F.
Il conseguimento può avvenire in due distinti modi: attraverso un percorso formativo che dovrà avere almeno la durata di un biennio oppure attraverso la dimostrazione di una comprovata esperienza nel settore che dovrà essere adeguatamente supportata da documentazione idonea a dimostrare l’esercizio professionale in modo prevalente e assiduo in una specifica materia nei precedenti 5 anni.
Il conseguimento del titolo di specialista non comporta l’acquisizione permanente dello stesso.
Prova ne sia che alcune norme riguardano il mantenimento.
L’avvocato specialista dovrà infatti dimostrare di aver partecipato in modo proficuo a scuole di alta formazione nel triennio oppure dovrà dimostrare di aver lavorato in maniera assidua, prevalente e continuativa, ed in questo caso dovrà ovviamente depositare la documentazione a sostegno.
Coloro che seguiranno le scuole di alta formazione dovranno conseguire un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio e comunque non inferiore a 25 crediti per ciascun anno.
E’ infine prevista la possibilità di revoca del titolo di specialista per chi non adempirà agli obblighi di formazione continua ovvero non dimostrerà di aver svolto nel triennio l’attività assidua e continua nel ramo specialistico prescelto.
Anche l’avvocato che subirà una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento per violazione dei doveri di competenza o aggiornamento professionale, subirà la revoca.
Così come ricordato da altri autori è bene segnalare che in virtù dell’art. 9 della nuova legge professionale forense al conseguimento del titolo di specialista non è correlata una riserva di attività professionale (cfr., sul punto, G. Colavitti-G. Gambogi, “Riforma forense”, Giuffré, Milano, 2013, pag. 37 e segg.).
Lo specialista potrà quindi esercitare anche in rami diversi dalla specializzazione ottenuta, mentre l’avvocato generalista potrà, tranquillamente, continuare ad esercitare il ruolo di difensore in tutti gli incarichi che riterrà di assumere e per i quali ritiene di essere comunque competente.
E’ ancora presto per dare un giudizio definitivo sul decreto in questione.
Vedremo nei prossimi anni come sarà applicato.
Pare però di poter dire, così come si sostiene da altri, che sia caratterizzato più da aspetti positivi che negativi (cfr., G. Gambogi, “Avvocato specialista: diritto o dovere di conseguire il titolo?”, op. cit.).
Avv. Andrea Pesci – Delegato di Cassa Forense