L'esercizio continuativo della professione forense
20/02/2015
Stampa la paginaLo schema di regolamento prevede che gli iscritti all’albo degli avvocati esercitino la professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
Il Consiglio dell’Ordine verificherà la sussistenza dei suddetti requisiti ogni 3 anni.
Il Ministro si è preoccupato di individuare, in maniera più concreta, che cosa si intende per esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente, della professione di avvocato.
In effetti tali parametri ricorrono quando l’avvocato:
a) è titolare di una partita Iva attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati all’attività professionale (anche in forma associata o mediante società professionale);
c) ha trattato almeno 5 affari per ciascun anno;
d) è titolare di posta elettronica certificata;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità indicate dal C.N.F.;
f) ha in corso una polizza assicurativa per la responsabilità civile;
g) ha corrisposto i contributi annuali dovuti all’Ordine;
h) ha corrisposto i contributi dovuti alla Cassa di Previdenza.
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Gli otto requisiti sopra indicati devono ricorrere congiuntamente e laddove il Consiglio dell’Ordine Circondariale, preposto al controllo, ne accerti la mancanza, può disporre la cancellazione dall’albo.
La procedura di cancellazione prevede che l’interessato possa comunque presentare memorie nei 30 giorni dal preavviso di delibera che dovrà essere al medesimo notificato.
E’ previsto altresì, nel caso in cui l’Ordine, nonostante le difese, deliberi la cancellazione, il ricorso al C.N.F. che ha effetto sospensivo (cfr., sul potere di controllo dell’Ordine e sull’eventuale ricorso al C.N.F. contro la cancellazione, G. Gambogi, Accertamento sull’effettivo svolgimento della professione forense: più di una perplessità sullo schema di regolamento Ministeriale, in Diritto & Giustizia on line del 10/2/15).
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Interessante notare che il controllo e la verifica circa lo svolgimento effettivo della professione forense non saranno effettuate dal Consiglio dell’Ordine per il periodo di 5 anni dalla prima iscrizione all’albo dell’avvocato.
Quindi per i neo iscritti all’albo per un periodo di tempo significativo, cioè un lustro, non sarà possibile procedere ad accertamento alcuno.
La disposizione ha una sua logica se si considera che i primi anni della professione forense sono, ovviamente, quelli nei quali vi è meno lavoro e quello sussistente è certamente meno continuativo rispetto ad un avvocato che esercita la professione da molti anni.
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L’avvocato che venga cancellato per la perdita di uno dei requisiti sopra indicati, ha diritto di essere nuovamente iscritto laddove dimostri di aver riacquisito il parametro mancante.
Occorre però rilevare che non sempre è così.
Infatti lo schema di regolamento prevede che allorquando la cancellazione sia collegata alla mancata trattazione di 5 affari all’anno o al mancato assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale, la nuova iscrizione potrà perfezionarsi solo quando saranno trascorsi 12 mesi dal momento in cui la cancellazione è diventata esecutiva.
Ciò significa che in questi due casi la nuova iscrizione non potrà essere immediata, ma sarà invece differita al decorso dell’anno dall’esecutività della delibera di cancellazione.
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E’ altresì interessante notare che lo schema di regolamento dispone regole importanti sul possesso dei requisiti e sul controllo di questi (cfr., sul punto, G. Gambogi, op. cit., Diritto & Giustizia on line del 10/2/15).
Intanto gli iscritti dovranno inviare una documentazione comprovante lo svolgimento effettivo dell’attività forense, e quindi il possesso degli 8 requisiti sopra indicati, mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Le dichiarazioni dovranno essere inviate ogni anno.
Appare questa, infatti, la tesi più convincente.
L’Ordine procederà ad un controllo che verrà effettuato ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00.
Si tratterà quindi di un controllo a campione ed i meccanismi per procedere alla suddetta verifica saranno stabiliti con un altro, ulteriore, decreto ministeriale che sarà emanato dopo 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui stiamo parlando.
E’ da notare però che l’attività di controllo non sarà soltanto a campione poiché l’Ordine potrà comunque controllare tutte quelle dichiarazioni sostitutive che pur non rientrando negli indici stabiliti per il controllo risultino dubbie sulla veridicità del contenuto (cfr., G. Gambogi, op. cit., Diritto & Giustizia on line del 10/2/15).
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La regolarità contributiva è senz’altro uno degli aspetti che il Ministro ha colto per stabilire l’effettività dell’esercizio professionale.
Non è un caso infatti che tra gli 8 requisiti sopra indicati vi sia la corresponsione del contributo all’Ordine (la cosiddetta tassa professionale) ed anche quello dovuto alla Cassa di Previdenza Forense.
Difficile fare un commento sullo schema che certamente suscita qualche perplessità (ad esempio la parte sui controlli appare sicuramente migliorabile).
E’ comunque da tenere presente che, con ogni probabilità, il C.N.F., al cui vaglio è stato inviato lo schema per il parere previsto dalla legge, nel trasmettere il suddetto parere al Ministro, indichi i punti sui quali sarebbero auspicabili miglioramenti del testo o vere e proprie integrazioni o modificazioni.
Avv. Andrea Pesci - Delegato di Cassa Forense