I COMPENSI PER LA FASE CAUTELARE DEBBONO ESSERE QUANTIFICATI SEPARATAMENTE DA QUELLI DEL MERITO
Il giudizio cautelare nel processo civile è autonomo e segue regole specifiche, garantendo tutela giurisdizionale in attesa della decisione definitiva.
Il giudizio cautelare nel processo civile è autonomo e segue regole specifiche, garantendo tutela giurisdizionale in attesa della decisione definitiva.
In ordine al compenso spettante al professionista per l’attività professionale, l’art. 2233 cod. civ. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione del compenso spettante al professionista
Nel corso della VII Conferenza Nazionale dell’Avvocatura, organizzata dall’OUA e svoltasi in Roma il 25 e 26 Novembre 2011, sono stati presentati dall’ufficio attuariale di Cassa Forense i redditi professionali degli avvocati ricavati dalle dichiarazioni del Modello 5/2011.
Con la recentissima ordinanza n.21487 del 31 agosto 2018 la S.C. ha confermato che i giudici, nel liquidare le spese di causa, devono attenersi ai parametri dettati dal D.M.n.55/2014.
Dal 27 aprile 2018 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di parametri forensi per la liquidazione dei compensi degli avvocati.
Il giudice nel liquidare le competenze professionali ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sull’individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate
Nelle cause di risarcimento danni spesso si inserisce nelle conclusioni dell’atto introduttivo (con cui si chiede la condanna al pagamento di un certo importo), la formula “o somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altra espressione equipollente
I dati statistici del Monitoraggio nazionale sull’andamento dei procedimenti civili e penali e dell’arretrato civile evidenziano in calo il numero dei processi giudiziari, con un miglioramento rispetto alla fine del 2021
Entra in vigore il 1° luglio 2023 una delle più rilevanti novità previste dalla Riforma Cartabia, ovvero la nuova modalità di svolgimento del primo incontro di mediazione secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 6 del D. Lgs. 28/2010
La Procura di Milano ha esaminato la posizione di sessantamila riders, li ha trovati inquadrati per la maggior parte come autonomi occasionali e ha ritenuto che la realtà dei fatti smentisse questo inquadramento