I NUOVI PARAMETRI FORENSI DEL D.M. N.147/2022

di Leonardo Carbone

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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’8.10.2022 n. 236 del decreto ministeriale 13 agosto 2022 n.147 si è conclusa la procedura del rinnovo della disciplina parametrica relativa alla professione forense (ferma al dm n.37/2018).

Occorre preliminarmente evidenziare che il decreto n.147/2022 entrerà in vigore il 23.10.2022, e quindi potrà trovare applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022.

E ciò in quanto il disposto dell’art.7 del decreto in questione – a differenza dei precedenti decreti parametrici – prevede espressamente che il decreto parametrico entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per semplificare la quantificazione del compenso dell’avvocato, sia al difensore che al giudice…ma anche al cliente, il decreto allega le nuove tabelle già sviluppate, aggiornate con gli indici istat.

In particolare il nuovo decreto prevede incentivi, con la finalità di spingere le parti alla conciliazione della lite, ma anche deterrenti per porre un freno alle cause c.d. bagatellari e strumentali. Infatti, il decreto n.147/20221 prevede come deterrente una riduzione del compenso del 75 per cento in caso di responsabilità processuale ex art.96 cpc e del 50 per cento nei casi di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda.

Come incentivo, per incoraggiare la funzione conciliativa dell’avvocato, il decreto prevede un incremento della remunerazione in caso di conciliazione giudiziale o transazione della lite, nonché in caso di soluzione positiva della procedura di mediazione e negoziazione assistita.

Il decreto “pone” anche limiti alla discrezionalità del giudice nella liquidazione del compenso prevedendo una percentuale unica del 50% che regola gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, oltre ad eliminare dalla disciplina parametrica l’espressione “di regola” ove prevista.

Fra le innovazioni del nuovo decreto merita evidenziare: - la previsione di una tariffa oraria quantificata in una forbice di valori compresa tra un minimo di euro 200,00 ed un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, - la espressa previsione per l’avvocato che subentra al collega a giudizio già “iniziato”, della possibilità di essere retribuito anche per la fase di studio della controversia.

Il d.m. n.147/2022 interviene anche sui giudizi amministrativi prevedendo un aumento del compenso del 20% per la fase introduttiva quando è proposto ricorso incidentale, nonché per la fase cautelare monocratica quando vengono svolte ulteriori attività rispetto alla formulazione dell’istanza cautelare.

E’ previsto altresì che il compenso della tabella parametrica relativa al Consiglio di Stato è aumentato per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, del 50% quando sono proposti motivi aggiunti, L’intervento più significato sui giudizi amministrativi è quello in materia di pubblici contratti, con la espressa previsione che l’utile effettivo o il profitto atteso in relazione all’interesse sostanziale perseguito dal cliente per l’applicazione dei parametri, si intendono non inferiori al 10 per cento del valore dell’importo dell’appalto.

Per superare le inadeguatezze del previgente sistema parametrico relativo alle procedure concorsuali, il decreto n.147/2002 ha introdotto una apposita tabella (20-bis) per la domanda di insinuazione al passivo fallimentare, nonché prevedendo l’applicazione della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte di appello per il reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare.

Intervento “intensivo” è stato effettuato anche in materia penale con la previsione di un aumento del compenso del 20% della tabella 15, allorquando le indagini difensive sono complesse o urgenti.

Viene prevista apposita tabella per i procedimenti innanzi al Magistrato di sorveglianza distinta da quella prevista per il Tribunale di Sorveglianza. Il dm 147/2002 interviene anche sul compenso dell’avvocato per l’attività stragiudiziale, statuendo che quando l’affare trattato si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.

E’ rimodulato anche il compenso per gli affari di valore superiore a 520.000,00 euro prevedendo che il compenso sia liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell’affare, allegando, peraltro, specifica tabella parametrica (tabella 25).

Certamente è da “salutare” positivamente il nuovo decreto parametrico avendo “corretto” le inadeguatezze delle precedenti tabelle parametriche e le carenze per alcune attività professionali di difficile collocazione nella previgente disciplina parametrica.


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