Nuovi parametri forensi (d.m. 37/2018): l’avvocato telematico ha diritto al maggior compenso!

di Avv. Roberto Di Francesco

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del ministero della Giustizia n. 37 dell’8 marzo 2018 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, il legislatore ha inteso apportare significative e apprezzabili modifiche sulla liquidazione del compenso dei legali. In primis, in controtendenza con la prassi operativa, il legislatore ha introdotto limiti oltre i quali non è più possibile la riduzione del compenso nella liquidazione giudiziale (c.d. “soglie inderogabili”).

In particolare, con l’intervento sull’art. 4 del D.M. 55/2014, il regolamento ha innovato la disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi prevedendo che, in considerazione dei valori medi contenuti nelle tabelle allo stesso allegate, il Giudice può operare delle diminuzioni in ogni caso non oltre il 50%. Per la fase istruttoria il ribasso è stato contenuto in ogni caso non oltre il 70%.

Il dettato normativo, poi, rispetto alle regole previgenti, ha riconosciuto un aumento delle misure percentuali per chi assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale prevedendo che “nell’ipotesi in cui, ferma l’identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 %”, sostituendo le parole “di regola” con le parole “non superiore”.

Oltre all'aggiornamento della tabella relativa ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato, sono senz’altro meritevoli le modifiche che hanno interessato il processo amministrato laddove viene prevista la possibilità dell’incremento fino al 50% del compenso professionale per la fase introduttiva qualora siano stati proposti motivi aggiunti. Così come disciplinato nel surriferito art. 4, anche nei giudizi penali, oltre ad aver esteso la liquidazione anche alla fase procedimentale, il legislatore ha imposto limiti inderogabili per la determinazione del compenso dell’avvocato, prevedendo che “possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Finalmente, dopo anni di attesa, il Decreto Ministeriale ha introdotto la tabella per la liquidazione dei compensi relativamente alle attività svolte nella mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, colmando un vuoto normativo e, soprattutto, sgombrando il campo da incertezze applicative che inevitabilmente si erano venute a creare nell’espletamento dell’incarico professionale.

Infine, merita sicuramente una particolare menzione la novità del riconoscimento premiale all’avvocato che si avvale di tecniche e modalità informatiche tali da agevolare la consultazione degli atti depositati telematicamente. Il nuovo decreto, infatti, aggiunge il comma 1 bis all’art. 4 del D.M. 55/2014, il quale prescrive che “il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.

Consapevole dell’importanza della telematizzazione del processo, il legislatore vuole opportunamente promuovere gli operatori del diritto verso la predisposizione degli atti giudiziari mediante l’inserimento di espedienti utili (c.d. link ipertestuali) che ne consentano una più intuitiva e facile “navigabilità”. Tale innovazione rappresenta la risposta chiara e forte a chi ancora oggi presta il fianco alle obiezioni sull’utilizzo del PCT. Non c’è più spazio per gli atteggiamenti refrattari che siano da ostacolo all’avvento dell’informatizzazione della giustizia. I benefici sono sotto gli occhi di tutti e il primo a riconoscerli è proprio il legislatore con la pregevole decisione di premiare i professionisti più telematici. Alla faccia di coloro che ancora si ostinano a richiedere il deposito delle cd. copie di cortesia !!!

Avv. Roberto Di Francesco - Delegato Cassa Forense

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