Ri-fatturazione interna allo studio: il contributo integrativo è dovuto?

di Franco Smania

Stampa la pagina
foto

Ciò in forza delle espresse previsioni legislativa e regolamentare, che impongono l’applicazione del contributo integrativo su qualsiasi corrispettivo conseguito dall’avvocato. Ma tale meccanismo non comporta un indebito arricchimento per operazioni che si moltiplicano per effetto della fatturazione interna? La Corte d'Appello di Milano (si tratta della prima pronuncia in appello sullo specifico argomento), condividendo le argomentazioni di Cassa Forense, ha risposto negativamente.

In primo luogo la Corte ha osservato che le norme rilevanti per la fattispecie in esame e relative all’obbligo del versamento del contributo integrativo del 4% da parte di tutti gli avvocati iscritti agli Albi e dei praticanti iscritti alla Cassa (art. 11 della L. n. 576/1980, nonché art. 6 del Regolamento dei Contributi di Cassa Forense), sono sufficientemente chiare, nella loro formulazione, nel prevedere che a qualsiasi corrispettivo conseguito dai citati professionisti deve applicarsi il contributo integrativo.

I Giudici d’Appello hanno poi evidenziato che la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che le summenzionate norme sanciscono l'obbligo per gli avvocati iscritti agli Albi di versare a Cassa Forense una maggiorazione percentuale (o contributo integrativo) in relazione a tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell'IVA e che tale obbligo contributivo riguarda indistintamente tutti i redditi prodotti dall'espletamento dell'attività professionale, con la sola esclusione dei redditi non riconducibili all'esercizio della professione in quanto prodotti nell'esercizio di attività che rimangono, rispetto ad essa, del tutto estranee precisando, peraltro, che per esercizio dell'attività professionale deve intendersi non solo l'insieme di tutte le prestazioni professionali riservate agli iscritti negli appositi albi, ma anche l'esercizio di attività che, sebbene non professionalmente tipiche, presentino un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, richiedendo le stesse competenze tecniche.

La Corte d’Appello ha quindi censurato l’interpretazione delle norme da parte del primo giudice, che aveva operato la distinzione -peraltro non rinvenibile nelle norme medesime- tra operazioni oggetto della contestata maggiorazione percentuale del 4% e altre che, invece, se ne sottrarrebbero, atteso che, come già affermato dalla Cassazione, le norme fanno esclusivo riferimento ai redditi prodotti dallo svolgimento dell’attività professionale. Infine, ma non ultimo. La Corte milanese, citando una recente pronuncia del Supremo Collegio (sentenza n. 3461 del 13 febbraio 2018), ha ribadito il principio, più volte affermato dalla stessa Cassazione, in forza del quale Cassa Forense gode di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile che, pur non escludendo l'eventuale imposizione di limiti al suo esercizio e nel rispetto dei limiti stessi, è concesso alla Cassa di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti.

Avv. Franco Smania - Consigliere di Amministrazione  Cassa Forense


Altri in PREVIDENZA

Potrebbe interessarti anche