Le prestazioni a sostegno degli iscritti che assistono familiari non autosufficienti

di Ivan Bagli

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All’interno di tale categoria è prevista una prestazione dettata in favore degli iscritti – in regola con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) – che assistono in via esclusiva persone facenti parte del proprio nucleo familiare (coniuge, figli o genitori),  non autosufficienti, in quanto portatori di handicap o malattie invalidanti  ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, ovvero  persone affette (usando la terminologia “storica” della legge 104) da handicap grave, termine oggi in disuso a beneficio di altri, ritenuti più politicamente corretti, quali portatore di disabilità, disabile, o persona con disabilità (Convenzione ONU del 2007), fino a “diversamente abile”.
Ai sensi della predetta disposizione (“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”), la disabilità grave sussiste quando la minorazione (fisica, psichica o sensoriale), abbia ridotto l’autonomia personale in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione.
La disabilità grave deve essere certificata dalla apposita commissione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo e deve riguardare persona non ricoverata a tempo pieno.
Ulteriore requisito per accedere alla provvidenza è che sia l’assistito che l’iscritto abbiano un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore ad € 50.000,00.
La provvidenza, che può essere erogata a un solo beneficiario per assistito nell’ambito del medesimo nucleo familiare, consiste nella erogazione di una somma di denaro, comunque non superiore al 50% della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente a quello della domanda, determinata dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, che per il 2016 è stata stabilita nella misura di € 6.000,00.


La domanda, che deve essere redatta su apposito modulo scaricabile dal sito web di Cassa Forense, o anche dal Portale ad hoc sul Welfare   con valenza di autocertificazione ex artt. 75 e 76 d.p.r. 445/200, può essere inviata per via telematica o (solo per gli anni 2016 e 2017) cartacea  (mediante il Consiglio dell’Ordine o a mezzo r.a.r.).
Alla domanda devono essere allegati:
-    la certificazione rilasciata dalla commissione ASL o provvedimento giudiziale definitivo;
-    l’ISEE dell’iscritto e dell’assistito;
-    documento di identità valido dell’iscritto.
Il termine di conclusione del procedimento è di 90 gg. dal ricevimento della domanda (art.  24), ovvero dalla regolarizzazione della domanda incompleta o irregolare (art. 25), termine entro il quale la Giunta Esecutiva deve adottare un provvedimento espresso.  

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L’eventuale provvedimento di rigetto della Giunta Esecutiva deve essere motivato e può essere oggetto di ricorso (art. 29) al Consiglio di Amministrazione, da presentarsi entro 30 gg. dal ricevimento della relativa comunicazione.
Il parametro dell’ISEE (ex art. 23, comma 1, lett. b), il requisito della regolarità dichiarativa e la previsione di un termine per la conclusione del procedimento sono tutte novità qualificanti del nuovo Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza.
La prestazione in oggetto, la cui disciplina è da rinvenirsi in specifici commi all’interno degli artt. 6 lett. B, 7 comma 2 e 8 comma 2 del Regolamento, costituisce certamente una delle novità rilevanti e significative, del nuovo Welfare di Cassa Forense.


Nel primo anno di applicazione del nuovo Regolamento, ed in particolare dal 13.04.2016, la Giunta Esecutiva ha esaminato e deliberato sulle numerose istanze pervenute, accogliendole per un totale di somme erogate pari a circa d € 500.000,00.
Ciò conferma quanto sia stato opportuno ed anzi necessario l’aver previsto la prestazione in esame, quale sostegno agli iscritti con familiari non autosufficienti.
E ciò nella consapevolezza, che muove Cassa Forense, di dover essere sempre a fianco di tutti gli iscritti, specialmente di coloro che sacrificano parte del loro tempo, sottraendolo alla professione, per dedicarsi alla cura dei familiari non autosufficienti.


                            Avv. Ivan Bagli - Delegato di Cassa Forense


 

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