IRAP: vi è diritto a chiedere rimborso?

di Marcello Adriano Mazzola

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Come è già stato riportato negli ultimi due numeri di Cf News (a firma del presidente di Uncat), le sentenze delle Sezioni Unite hanno posto quanto meno dei punti fermi in materia di assoggettabilità all’imposta del reddito di lavoro autonomo, in particolare per noi professionisti.
In questi anni abbiamo difatti assistito ad un ricco e fantasioso panorama, con avvocati che: a) hanno preferito comunque continuare a pagare l’Irap, a prescindere; b) hanno fatto istanza di rimborso, ottenendo sentenze favorevoli (ma anche sfavorevoli) e dovendo faticosamente confrontarsi con Commissioni Tributarie Provinciali, poi Regionali e infine con la Cassazione, magari vincendo anche a spese compensate (ulteriore beffa, dominante nel processo tributario); c) hanno pagato dapprima l’Irap e poi han deciso di non pagarla più; d) non hanno pagato dapprima l’Irap e poi han deciso di pagarla.
Oggi possiamo dire che le richieste di rimborso dell’Irap versata ma non dovuta devono essere avviate serenamente. E vi suggeriamo di pensarci.


Sintetizziamo per praticità quanto scritto nei numeri precedenti, così da avere uno schema conclusivo:
1) l’Irap è sempre dovuta quando i professionisti sono organizzati in società, in qualsiasi forma;
2) l’Irap non è invece dovuta quando i professionisti svolgono la loro attività avvalendosi solo di personale ausiliario (la segretaria) o quando fanno gruppo per condividere le spese (avvocati che condividono lo studio e magari anche i servizi di segreteria o quelli di pulizia) mantenendo però la propria autonomia professionale;
3) può essere dovuta quando ci si avvale di più di un collaboratore (indice di autonoma organizzazione);
4) può non essere dovuta quando ci si avvale di un solo collaboratore, per servizi di assistenza tecnica, segreteria, pulizie o altro (sempre che manchi l’autonoma organizzazione).
Opportuno, soprattutto di questi tempi d’incerto reddito, valutare quindi di chiedere il rimborso di quanto versato negli ultimi 48 mesi (termine massimo, ovviamente in favore della Pubblica Amministrazione), se si ritiene che ci siano buone possibilità di successo. All’uopo per agevolare tutti i colleghi si allega un’istanza fac simile.
Giova ricordare come per gli importi inferiori a 20 mila euro, dinanzi al probabile silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso, sarà necessaria la notificazione alla stessa Amministrazione finanziaria di un reclamo (mediazione obbligatoria) unitamente al ricorso giurisdizionale che allungherà i tempi (90 giorni per la formazione del silenzio assenso).
Successivamente in commissione tributaria il percorso del ricorrente dovrebbe essere più agevole poiché si ritiene che le Commissioni si atterranno ai principi fissati dalle Sezioni Unite.
Da ultimo giova rammentare come da ottobre 2016 dovrebbe entrare in vigore il principio della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Quindi l’amministrazione finanziaria soccombente, anche se intenzionata a presentare appello, dovrà prima rimborsare il contribuente dell’Irap non dovuta.


Avv. Marcello Adriano Mazzola - Delegato di Cassa Forense


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