CONTRIBUZIONE MODULARE: NOVITÀ IN ARRIVO
13/11/2024
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La Riforma del sistema previdenziale forense che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025, comporterà modifiche importanti sia sotto il profilo della contribuzione (aliquote, minimi, agevolazioni per i giovani, etc.) sia sotto quello del calcolo delle pensioni, con il passaggio al sistema contributivo pro-rata per i vecchi iscritti e integrale per i nuovi. Considerata la rilevanza di tutte queste modifiche rischia di passare quasi inosservato un importante intervento operato sulla contribuzione modulare volontaria, con lo scopo di incentivare ancor più l’utilizzo di questo istituto e di semplificarne le modalità operative.
Cominciamo con il ricordare che l’istituto è nato nel 2009 per mettere a disposizione degli iscritti, su base volontaria, uno strumento per incrementare, in prospettiva futura, la propria pensione, ottenendo, da subito, importanti benefici fiscali. La contribuzione modulare, infatti, non è altro che un contributo soggettivo versato, su base volontaria, con una aliquota maggiore rispetto a quella minima prevista come obbligatoria. Non è soggetta ai limiti di deducibilità previsti per la previdenza integrativa, perché, a tutti gli effetti, si tratta di una quota aggiuntiva di contribuzione soggettiva che darà luogo, in futuro, ad una quota aggiuntiva di pensione.
I forfettari potranno utilizzare la deducibilità ove in possesso di redditi Irpef ulteriori rispetto a quelli professionali. La quota modulare della pensione di vecchiaia è determinata secondo il metodo di calcolo contributivo definito dalla legge 335/95 e dal presente articolo. Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi facoltativi versati dall'iscritto ai sensi dell'art. 4 del Regolamento dei contributi. Il montante contributivo individuale è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell'1,5%. Tale valore minimo è garantito da un fondo di riserva di rischio alimentato dal rimanente 10% del rendimento non attribuito all'iscritto.
Per la precisione il rendimento del patrimonio della Cassa viene valorizzato al 90% sul montante contributivo mentre il restante 10% va a costituire un fondo di riserva a reale garanzia dell’1.50% previsto come rendimento minimo. Come si può verificare consultando gli ultimi bilanci della Cassa si tratta di rendimenti ben superiori all’andamento del Pil nazionale, a tutto vantaggio degli aderenti.
Ovviamente trattandosi di un istituto totalmente diverso da un fondo di previdenza integrativa, non sono previste anticipazioni a nessun titolo ne la restituzione del capitale in alternativa alla rendita vitalizia.
Ma quali sono le innovazioni apportate con la Riforma del 2024?
Innanzitutto l’aliquota percentuale massima entro cui è possibile effettuare il versamento annuo del contributo modulare volontario è aumentata dal 10% del 2024 al 20% del 2025 (fermo restando il versamento volontario minimo fissato all’1%). In questo modo la convenienza dell’istituto aumenta sensibilmente, soprattutto, per i percettori di redditi medio alti, sia sotto il profilo della deducibilità fiscale, sia sotto quello pensionistico, in prospettiva futura. Inoltre l’aumento del tetto pensionabile, da euro 121.900,00 del 2024 a euro 130.000,00 del 2025, contribuisce ad aumentare i possibili margini di utilizzo dell’istituto.
A tutto questo va aggiunta una importante semplificazione operativa; mentre, fino al 2024, l’opzione per il versamento di contribuzione modulare, che andava fatta in sede di modello 5, era irreversibile (con riferimento al singolo anno ovviamente), una opportuna modifica, ancora poco pubblicizzata, fa si che, dal 2025, l’opzione fatta con il modello 5, possa, in qualsiasi momento, purché entro lo stesso anno solare, essere modificata dall’iscritto, verso l’alto o verso il basso, entro i limiti previsti dal nuovo Regolamento, con apposita procedura informatica messa a disposizione dalla Cassa.
Va precisato, infine, che trattandosi di aliquote aggiuntive da versare su base volontaria, in ogni caso, il mancato versamento (in unica soluzione entro il 31 dicembre) non può essere sanzionato in alcun modo dalla Cassa.
Crediamo che queste novità possano essere di fondamentale importanza per lanciare definitivamente un istituto che, se ben utilizzato, anno per anno, con massima flessibilità, può essere di grande utilità agli iscritti.
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