Contributi integrativi e avvocato europeo

di Daniela Carbone

Stampa la pagina
foto

La posizione previdenziale dell’avvocato cittadino di un paese dell’Unione europea, iscritto all’albo degli avvocati del paese di provenienza ed alla correlata cassa di previdenza di tale paese, ma iscritto anche all’albo degli avvocati in Italia dove svolge attività professionale, è stata oggetto di particolare attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità.

Ed infatti, dopo le contrastanti decisioni della Suprema Corte (Cass. n.233 del 2006; Cass. n.24784; Cass. n.9184 del 2012; Cass. n.20219 del 2012) in ordine alla sussistenza o meno dell’obbligo di inviare alla cassa forense il mod.5 per l’avvocato “europeo” iscritto all'albo degli avvocati in Italia – dove svolge attività professionale – ma anche all'albo professionale di altro paese europeo e relativa cassa previdenziale, è intervenuta la esaustiva sentenza della Corte di Cassazione (19.3.2018 n. 6776), in cui si afferma che l’avvocato in questione ha sia l’obbligo di inviare il Mod.5 ma anche l’obbligo di iscrizione alla cassa forense.

E ciò in quanto per l’avvocato iscritto ad un Albo forense che esercita l’attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato membro dell’Unione europea, si applicano i regolamenti comunitari n.883/2004 e n. 987/2009 per la determinazione della legislazione applicabile: in materia previdenziale vige il principio dell’indisponibilità ed inderogabilità, che non consente di rimettere alla facoltà del soggetto interessato la scelta del regime previdenziale dello Stato in cui “desidera” assicurarsi e di osservare o meno le prescrizioni dell’ente previdenziale.

Con la recente sentenza 22.2.2019 n. 5376 la Suprema Corte ha “chiuso il cerchio” sulla posizione previdenziale dell’avvocato europeo, confermando per tale soggetto l’obbligo di versamento del contributo integrativo, trattandosi di obbligo gravante su tutti i professionisti iscritti all'albo professionale, anche se non iscritti alla cassa forense.

Con tale sentenza ha affermato infatti il principio in base al quale ha l’obbligo di versare il contributo integrativo l’avvocato cittadino di un paese dell’Unione europea, iscritto all'albo professionale italiano congiuntamente all'albo degli avvocati del paese di provenienza ed alla correlativa Cassa di previdenza.

 Avv. Daniela Carbone – Foro di Ascoli Piceno


Altri in PREVIDENZA

Potrebbe interessarti anche