UNO STATUTO UNITARIO PER GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE FORENSE: LA PROPOSTA DEL CNF AI COA
11/03/2023
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Dopo il lavoro di revisione del modello di Regolamento unitario per gli Organismi di Mediazione licenziato nel 2022, la Commissione ADR del CNF ha proseguito la propria attività dando corso a un lavoro di esame e studio -e conseguente aggiornamento- anche del modello di Statuto unitario per gli Organismi di Mediazione forense costituiti dagli Ordini degli Avvocati.
L’elaborato della Commissione, su proposta del gruppo di lavoro dell’Agorà degli Ordini e con il contributo della Rete degli Organismi di Mediazione Forensi, è stato inviato ai COA proprio in questi giorni.
L’obiettivo era quello di fornire uno strumento concreto e spendibile affinchè i Consigli degli Ordini che non vi abbiano ancora provveduto possano costituire un Organismo di Mediazione Forense e quelli che lo hanno già possano verificare se il proprio Statuto sia conforme alle norme vigenti e, in particolare, se sia aggiornato alle recenti modifiche di cui alla c.d. Riforma Cartabia.
Il confronto e l’approfondimento tra le diverse e le migliori prassi nazionali ha portato ad alcune riflessioni su vari punti che sono parsi immediatamente rilevanti:
- esplicitare che lo scopo statutario sia quello dello svolgimento dell'attività di mediazione civile e commerciale, ma anche, contestualmente, l’opportunità di allargare lo scopo anche alla mediazione familiare e penale;
- prevedere che lo svolgimento delle mediazioni avvenga presso la sede dell’Organismo nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale ovvero dal Consiglio dell’Ordine, salva la possibilità del Responsabile dell’Organismo di autorizzare lo svolgimento in luoghi diversi in conformità alle previsioni regolamentari;
- specificare il ruolo degli organi dell’Organismo: il Presidente, il Responsabile, il Consiglio direttivo (e se previsto il Segretario).
- precisare che il Responsabile dell’Organismo, nominato dal COA, deve avere comprovata esperienza in materia di mediazione ed è nominato tra gli Avvocati del Foro o tra i propri dipendenti e deve svolgere una serie di attività gestorie delle quali risponde al Consiglio stesso;
- prevedere che il Consiglio Direttivo sia composto dal Presidente del COA o da un suo delegato e da un numero pari di membri nominati dal COA, scelti tra gli iscritti all’Albo, con specifiche competenze e comprovata esperienza in materia di mediazione e/o mediatori;
- introdurre il principio della cosiddetta “apertura temperata” alle nuove istanze di iscrizione dei mediatori; il Consiglio direttivo, cioè, propone al COA l’ammissione di nuovi mediatori in considerazione dell’andamento delle mediazioni per numero e per oggetto e il COA ridetermina periodicamente il numero dei mediatori in relazione al numero e al tipo di mediazioni svolte;
- quanto ai mediatori:
- devono essere avvocati iscritti all’albo, non sospesi, in regola con gli obblighi formativi e devono essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all’albo e aver assolto all’obbligo assicurativo per la specifica attività di mediazione;
- non possono rifiutare incarichi per più di tre volte nel triennio, salvo questioni di incompatibilità o di legittimo impedimento;
- è stato eliminato l'obbligo di esclusiva a favore del solo Organismo forense;
- devono assicurare competenza ed esperienza in mediazione, non solo assolvendo all’obbligo legale di aggiornamento biennale, ma anche frequentando riunioni e incontri organizzati dal COA e a sottoporsi a richieste di valutazione.
- prevedere obblighi assicurativi in capo all’OdM per tutti gli organi dell’Organismo.
Il CNF pone particolare attenzione alla necessità di innalzare il livello di formazione dei mediatori, sia al fine di rispettare il disposto dell’art. 62 Cod. Deont., sia per assicurare un elevato servizio di qualità negli Organismi forensi.
Ciò va di pari passo con la necessità di adeguata formazione degli stessi Avvocati che assistono le parti in mediazione, vista la peculiarità della materia e le riforme in itinere che chiamano l’Avvocatura a nuove responsabilità.