NO SOSPENSIONE FERIALE PER LA MEDIAZIONE

di Manuela Zanussi

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Durante il mese di agosto non c’è sospensione feriale per la mediazione.

Il termine di durata di cui al novellato art. 6 D.lgs. 28/2010 continua a scorrere (art. 6, comma 2, D. Lgs. 28/2010).

Esso, come noto, è ora stato elevato a 6 mesi dal gennaio 2025 col c.d. Correttivo Cartabia. E’ prorogabile per periodi di volta in volta non superiori a 3 mesi, ma nelle mediazioni delegate per una sola volta per non più di 3 mesi (per un totale dunque di 9 mesi). La proroga deve risultare da un accordo tra le parti in forma scritta, a verbale dell’incontro, o con accordo scritto a latere, che sia tuttavia richiamato nel successivo verbale di incontro.

La mediazione, infatti, essere di breve durata secondo la ratio legis.

Se dunque nel mese di luglio depositiamo domande di mediazione, l’Organismo deve fissare il primo incontro al massimo entro i 40 giorni successivi: “Il responsabile dell'organismo […] fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti» secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 1 D.lg.s 28/2010.

Salve le canoniche settimane ferragostane in cui l’Organismo possa essere chiuso, depositando dunque una mediazione a luglio potremo vederci fissato il primo incontro di mediazione in pieno periodo agostano.

Va dunque sapientemente calibrato il momento in cui depositare la domanda, per evitare che vengano fissati incontri quando si è sotto l’ombrellone, con tutte le successive difficoltà a chiedere e ottenere i differimenti.

Il rinvio del primo incontro fissato dall’Organismo può essere, infatti, disposto “su richiesta congiunta delle parti”: solo quindi se vi sia un accordo tra istante e chiamato, che abbiano entrambi aderito alla procedura, che formulino a tale scopo richiesta congiunta all’Organismo.

Dunque andrebbe escluso che siano possibili rinvii ad libitum sulla sola richiesta di parte istante mentre sarà sempre valutata e considerata l’allegazione di gravi e documentati motivi oggettivi di impedimento. 

Salvo prescrizioni o decadenze incombenti, quindi, per cui non solo l’istante procederà al deposito della domanda presso l’organismo ma anche a comunicarla alla parte chiamata (testo novellato Cartabia dell’art. 8 comma 2 D.lgs. 28/2010), conviene attendere fine agosto o i primi giorni di settembre iniziare una mediazione.

I tempi della procedura sono sincopati e tutto dovrebbe svolgersi entro 6 mesi.

Il tavolo del (nuovo) primo incontro che deve essere effettivo, vedere sedute le parti come protagoniste, svolgersi secondo condotte collaborative e di buona fede, senza rinvii se non concordati, non è più infatti come noto dal giugno 2023 un “filtro” con funzione meramente informativa, ma obbliga parti e avvocati a rendersi disponibili a svolgere una seria e costruttiva negoziazione per circa due ore (o addirittura per l’intera giornata se gli spazi dell’organismo lo consentono).

Rinvii per ragioni tecniche (acquisizione di documenti, approfondimento di informazioni necessarie ad arrivare all’accordo attraverso periti o CTM) o per concordare col notaio la data dell’atto se vi è necessità di stipula in forma autentica; diversamente, il primo incontro di mediazione va affrontato con l’auspicio di chiudere direttamente la conciliazione in quella sede, nella logica dell’efficienza del procedimento e attraverso l’utilizzo delle procedure di giustizia complementare come forme privilegiate di “giustizia sostenibile”.

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    Manuela Zanussi