CONSIGLI DELL’ORDINE DIMISSIONI E LIMITE DEL DOPPIO MANDATO CONSECUTIVO: DUE SENTENZE DEL CNF FANNO CHIAREZZA

di Giancarlo Renzetti

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Le dimissioni da componente del Consiglio dell’Ordine costituiscono atto unilaterale e recettizio.

Pertanto le dimissioni, come atto unilaterale, non necessitano di accettazione da parte dell’Organismo cui sono rivolte e, come atto recettizio si perfezionano con la ricezione da parte del destinatario.

Le dimissioni, non necessitando di accettazione, divengono pertanto effettive nel momento in cui raggiungono i destinatari.

In conseguenza, le dimissioni non possono essere revocate nel momento in cui abbiano prodotto il loro effetto e – per altro verso – la produzione dell’effetto medesimo non è nella disponibilità del destinatario.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 25 ottobre 2023)

Il CNF ha avuto modo di occuparsi del tema delle dimissioni anche sotto il profilo del non computo, di un mandato inferiore ad un biennio nel calcolo di un doppio mandato consecutivo.

Il non computo di un mandato inferiore a due anni nel calcolo del doppio mandato consecutivo

L’art. 3 della L. n. 113/2017 stabilisce  che  i Consiglieri degli Ordini Forensi  non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi precisando però che dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto di tale  divieto.

La ratio del venir meno del divieto nel caso in cui la carica consiliare abbia avuto una durata inferiore al biennio, viene individuata nel fatto che si tratterebbe di un periodo insufficiente ad attuare la c.d. «cristallizzazione della rappresentanza».

Il periodo minimo previsto dalla norma per escludere dal computo della consecutività dei mandati riguarda la posizione del singolo Consigliere e non già la consiliatura ovvero la durata del Consiglio nel suo complesso.

La giurisprudenza del CNF sul punto è consolidata nonostante il diverso orientamento espresso da Cass., SS.UU., n. 8566/2021, secondo cui, detto periodo minimo andrebbe invece inteso in senso oggettivo e non soggettivo, sicché non riguarderebbe il «mandato» del Consigliere bensì la «consiliatura» ovvero la «durata del Consiglio».  Il CNF con sentenza (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), n. 9 del 7 marzo 2022, ha motivatamente dissentito. Sullo stesso solco tra altre le sentenze  (pres. Greco, rel. Secchieri),  n. 169 del 11 settembre 2023, (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), n. 120 del 12 giugno 2023,  (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini).

La recente sentenza del CNF (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), n. 215 del 25 ottobre 2023) ha  inteso chiarire che il principio del venir meno del divieto del terzo mandato, nel caso in cui il Consigliere abbia svolto un mandato inferiore ai due anni per intervenute dimissioni, va contemperato con l’esigenza di evitare un abuso del diritto.

Si può configurare abuso del diritto  allorché le dimissioni siano meramente strumentali, tese ad aggirare il limite del doppio mandato consecutivo e quindi non emergano in capo al Consigliere dimissionario effettive ragioni oggettive o di forza maggiore a sostegno delle rassegnate dimissioni ma la scelta  sia appunto il frutto di una scelta personale dovuta a ragioni di politica forense o, comunque, a valutazioni personali di opportunità, con evidente frustrazione della ratio posta a fondamento del citato divieto.

 


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