NUOVO MODELLO DI REGOLAMENTO UNITARIO PER GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE FORENSE

di Manuela Zanussi

Stampa la pagina
foto

La Commissione ADR del CNF, costituita all’inizio del 2020, ha rilevato che vi era una stringente necessità di aggiornare e rivedere il modello di regolamento unitario per gli Organismi di Mediazione Forense costituiti dagli Ordini degli Avvocati. Il modello originariamente predisposto datava infatti 2012 ed era stato previsto su un previgente impianto normativo. 

Con l’approvazione, ancora nel 2013, della Legge di conversione n. 98/2013 del D.L. 69/2012, c.d. “Decreto del Fare”, sono state infatti introdotte le ormai ben note due fasi del procedimento di mediazione, una prima dell’incontro informativo e una seconda, in caso di adesione alla mediazione, di vero e proprio incontro di negoziazione (art. 9D.Lgs 28/2010).

L’emergenza Covid-19 ha inoltre imposto la necessità di regolamentare lo svolgimento degli incontri in modalità telematica da remoto

Sul punto la Commissione ADR del CNF, già nel corso dell’emergenza del primo lock down del marzo 2020, aveva ottenuto l’introduzione dell’articolo 83 D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) che prevedeva la facoltà -anche se non espressamente prevista dal Regolamento dell’Organismo- che in via emergenziale e fino al 31.7.2021 potessero essere svolti incontri di mediazione in modalità telematica a distanza.

Tuttavia, dopo il 1°.8.2021 e comunque in via ordinaria, il CNF ha ritenuto utile regolamentare espressamente tale previsione e disciplinarla, inserendo espressamente nel modello fornito dal CNF agli Ordini, in un nuovo articolo ad hoc, la previsione della facoltà di svolgimento degli incontri di mediazione anche nella modalità telematica.

In merito allo svolgimento con modalità telematica degli incontri, gli Ordini locali avevano più volte dovuto adeguare il dettato regolamentare alle indicazioni via via fornite dal Ministero e dunque il lavoro della Commissione ADR del CNF si è estrinsecato in una raccolta dei modelli tipo dei vari Regolamenti vigenti presso gli O.d.M. italiani al fine di coordinarli e di armonizzarli con le osservazioni rese dal Ministero sul punto.  

Estrema attenzione è stata infatti posta alle norme sulla sicurezza e la riservatezza dei flussi di dati telematicamente trasmessi.

Ulteriore novità è stata la particolare attenzione al delicato tema delle incompatibilità e alle garanzie di imparzialità del mediatore, sulle quali il CNF ha deciso di recepire le norme del Codice Deontologico Forense nel modello di Regolamento degli O.d.M. E ciò come naturale conseguenza della scelta di mantenere l’accesso quali mediatori degli O.d.M. ai soli Avvocati iscritti.

L’elaborato della Commissione ADR, su proposta del gruppo di lavoro dell’Agorà degli Ordini e con il contributo della Rete degli Organismi di Mediazione Forensi, è stato inviato ai COA proprio in questi giorni, per fornire uno strumento concreto e spendibile affinchè i Consigli degli Ordini che non vi abbiano ancora provveduto possano costituire un Organismo di Mediazione e quelli che lo hanno già possano verificare se serva aggiornarlo.

La scelta operata dal CNF è stata quella di mantenere nel suo impianto il modello del 2012, evitando stravolgimenti, laddove alcuni principi cardine sono stati financo rafforzati e adeguati:

  1. l’obbligo dell’assistenza tecnica di un Avvocato iscritto all’Albo nelle procedure rispetto alle quali la successiva causa giudiziale preveda l’obbligatoria presenza di un difensore;
  2. la possibilità che il mediatore formuli alle parti una proposta conciliativa solo se vi sia il consenso congiunto di entrambe le parti, a prescindere dal tipo di mediazione e in particolare anche in quella demandata, non consentendosi che la proposta sia formulata da un mediatore diverso da quello che ha condotto il procedimento;
  3. la possibilità  per i soli Avvocati iscritti all’Albo di essere mediatori presso gli Organismi Forensi, con conseguente applicazione delle norme sull’incompatibilità e doveri di imparzialità espressamente richiamati dall’art. 62 Codice Deont. Forense
  4. il meccanismo di nomina dei mediatori a rotazione che tenga anche conto dell’oggetto, del valore del procedimento e della competenza del mediatore, ovvero, come unica eccezione a tale principio, la facoltà per le parti di scegliere il mediatore su concorde richiesta (o per domanda congiunta o per adesione della parte chiamata alla designazione effettuata dalla parte istante).

Il CNF pone particolare attenzione alla necessità di innalzare il livello di formazione dei mediatori, sia al fine di rispettare il disposto dell’art. 62 Cod. Deont. sia per assicurare un elevato servizio di qualità negli Organismi Forensi

Ciò va di pari passo con la pari necessità di adeguata formazione degli Avvocati che assistono le parti in mediazione, vista la peculiarità della materia e le riforme in itinere che chiamano l’Avvocatura a nuove responsabilità.

 


Altri in AVVOCATURA

Potrebbe interessarti anche