Trasmissibilità agli eredi delle sanzioni connesse agli adempimenti previdenziali forensi
07/03/2017
Stampa la paginaI versamenti contributivi dei professionisti “attivi”, infatti, vengono destinati al pagamento dei trattamenti pensionistici in essere ed alle erogazioni di tipo assistenziale, fermo restando la costituzione delle riserve necessarie a garantire, nel tempo, l’equilibrio del sistema. A tal fine, il legislatore ha introdotto, nel tempo, un sistema sanzionatorio con una duplice funzione: deterrente innanzitutto, e riparatoria.
Le sanzioni con finalità esclusivamente “deterrente” e, quindi, di tipo afflittivo (v. Cassazione, sezione lavoro, n. 14475 del 19/06/2009), trovano applicazione per le irregolarità connesse ad adempimenti previdenziali obbligatori per i quali sussiste il principio della responsabilità personale e, pertanto, sono riconducibili tipicamente alle sanzioni amministrative.
Le sanzioni con finalità “deterrente” e “riparatorie” con funzione, quindi, di rafforzamento dell’obbligo contributivo e di predeterminazione legale del danno cagionato alla Cassa, riconducibili ai ritardi e alle omissioni nei versamenti dei contributi obbligatori, sono tipicamente sanzioni civili (Cassazione, sezione lavoro, n. 14475 del 19/06/2009).
La classificazione delle sanzioni, ovviamente, produce effetti anche in tema di trasmissibilità delle stesse agli eredi:
- le sanzioni amministrative non sono trasmissibili, per espressa disposizione dell’art. 7 della legge 689/1981;
- le sanzioni civili, non trovando applicazione il principio della responsabilità personale, soggiacciono al principio generale in materia di obbligazioni e, pertanto, sono trasmissibili agli eredi.
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Roberto Bigi - Ufficio accertamenti contributivi e dichiarativi di Cassa Forense