NASCE LA CAMERA DI CONCILIAZIONE DI CASSA FORENSE

di Giancarlo Renzetti

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Diventa operativa la Camera di Conciliazione, istituita da Cassa Forense per favorire la risoluzione amichevole delle controversie sulle sole sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e/o contributivi.

La Camera costituita come organismo interno, ex art.80 del Regolamento della Previdenza, permetterà agli iscritti di chiedere l’annullamento o la riduzione delle sole sanzioni di importo superiore ad € 300,00 complessivi.

La domanda di conciliazione deve essere presentata esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo  istituzionale@cert.cassaforense.it avverso l'accertamento definitivo della sanzione e prima che lo stesso sia trasmesso per l’iscrizione al ruolo o che la Cassa abbia avviato una procedura di recupero giudiziale o che l’istante abbia proposto reclamo alla Giunta Esecutiva o adito l’Autorità Giudiziaria.

L’accertamento diviene definitivo trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione dell’avviso inviato dalla Cassa senza che siano state formulate osservazioni da parte dell’iscritto ovvero dopo l’esame delle osservazioni formulate entro lo stesso termine di 60 giorni. E’ da considerarsi definitivo anche l’accertamento derivante da “regolarizzazione spontanea” presentata dal professionista prima dell’avviso trasmesso dalla Cassa.

Al di fuori dei casi sopra previsti, sarà dichiarata l’improcedibilità ad adire la Camera di Conciliazione o l’inammissibilità della domanda presentata.

La domanda può essere proposta a condizione che sia intervenuta la preventiva regolarizzazione dell’inadempienza anche mediante rateazione.

Il procedimento di conciliazione, che dovrà concludersi entro 60 giorni dal primo incontro, si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio tra la Cassa e il soggetto richiedente.

I ricorrenti dovranno motivare e documentare le ragioni per cui non hanno potuto ottemperare agli obblighi contributivi.

La Camera di conciliazione è costituita da più Collegi - ciascuno composto da tre membri, i quali nominano al loro interno un Presidente – supportati da un Ufficio di Segreteria. I componenti dei Collegi, i quali non percepiscono alcun compenso per il loro incarico, sono designati dal C.d.A. di Cassa Forense tra avvocati di comprovata esperienza che non siano componenti in carica di organismi forensi.

Il Collegio, valutata preliminarmente la proponibilità ed ammissibilità della domanda, può fissare un incontro in presenza o da remoto, autorizzare il deposito di note scritte, richiedere alle parti la produzione di documenti nonché informazioni agli Uffici.

Il Collegio, qualora ritenga sussistenti e fondati motivi di equità, formula proposta conciliativa.

In caso di raggiungimento dell’accordo viene redatto verbale di conciliazione che ha effetto transattivo e preclude il ricorso amministrativo e giudiziario.

In caso di rigetto, non raggiungimento dell’accordo o mancato rispetto dei termini dell’accordo, l’istanza di conciliazione non potrà essere riproposta.

Uno strumento agile che faciliterà i rapporti tra l’iscritto ed il suo ente previdenziale.


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