Roberto Bigi

Abolizione temporanea del contributo minimo integrativo

Premessa: il sistema contributivo forense è disciplinato dal “Regolamento dei Contributi “ e dal “Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012”. Analogamente a quanto disposto dalla normativa previgente, gli attuali regolamenti prevedono che tutti gli iscritti alla Cassa che non siano pensionati di vecchiaia e fermo restando le agevolazioni per i “nuovi iscritti” disciplinate dagli artt. 7, 8 e 9 del citato “Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012”, sono tenuti al pagamento del contributo soggettivo e integrativo in una misura “minima”, eventualmente da integrare in autoliquidazione, sulla base del reddito e del volume d’affari IVA effettivamente dichiarati.

In caso di pensione di vecchiaia con integrazione al minimo, la contribuzione modulare genera una quota aggiuntiva di pensione oppure l'integrazione al minimo rimane invariata?

Come stabilito dall’art. 72.7 del nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense, la quota modulare e gli eventuali supplementi di pensione assorbono, sino a concorrenza, l’integrazione al trattamento minimo della pensione.

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