Roberto Bigi

Abolizione temporanea del contributo minimo integrativo

Premessa: il sistema contributivo forense è disciplinato dal “Regolamento dei Contributi “ e dal “Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012”. Analogamente a quanto disposto dalla normativa previgente, gli attuali regolamenti prevedono che tutti gli iscritti alla Cassa che non siano pensionati di vecchiaia e fermo restando le agevolazioni per i “nuovi iscritti” disciplinate dagli artt. 7, 8 e 9 del citato “Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012”, sono tenuti al pagamento del contributo soggettivo e integrativo in una misura “minima”, eventualmente da integrare in autoliquidazione, sulla base del reddito e del volume d’affari IVA effettivamente dichiarati.

Il contributo minimo integrativo, oltre a quello soggettivo, può essere detratto in sede di dichiarazione dei redditi?

In linea generale, il contributo integrativo non è deducibile ai fini fiscali. Tuttavia tale deducibilità avviene solo nel caso in cui l’importo versato a titolo di contributo minimo sia maggiore rispetto all’effettivo 4% da applicarsi sul Volume di Affari IVA dichiarato, laddove questi rappresenti un costo.

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