Roberto Bigi

Abolizione temporanea del contributo minimo integrativo

Premessa: il sistema contributivo forense è disciplinato dal “Regolamento dei Contributi “ e dal “Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012”. Analogamente a quanto disposto dalla normativa previgente, gli attuali regolamenti prevedono che tutti gli iscritti alla Cassa che non siano pensionati di vecchiaia e fermo restando le agevolazioni per i “nuovi iscritti” disciplinate dagli artt. 7, 8 e 9 del citato “Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012”, sono tenuti al pagamento del contributo soggettivo e integrativo in una misura “minima”, eventualmente da integrare in autoliquidazione, sulla base del reddito e del volume d’affari IVA effettivamente dichiarati.

Il passaggio a tempo pieno come Giudice di Pace comporta la cancellazione da albo e Cassa? E, in caso di successivo ripensamento dopo i 70 anni, è possibile tornare a esercitare la professione forense con nuova iscrizione sia all’albo sia alla Cassa?

Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.

Visita la rubrica

Iscrizione alla newsletter CFnews.it

Per iscriverti alla newsletter inserisci la tua email nel campo di input qui sotto ed assicurati di aver confermato la lettura dell'Informativa.