Risarcimento danni per trasfusione: il principio dell’onere probatorio nella recente giurisprudenza

di Iolanda Coltellacci

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La recente ordinanza 2052/2026 della Corte di Cassazione interviene su un tema ricorrente nei giudizi per danni da emotrasfusione: il rapporto tra risarcimento del danno e indennizzo previsto dalla legge 210/1992. 

La decisione in oggetto si inserisce nel solco di una Giurisprudenza ormai consolidata in tema di Compensatio lucri cum damno e del relativo onere probatorio.

Il caso nasce da una domanda di risarcimento proposta contro il Ministero della Salute per i danni derivati da una trasfusione di sangue infetto, l’amministrazione aveva sostenuto che la somma spettante a titolo risarcitorio dovesse essere compensata con l’indennizzo già ottenuto dalla danneggiata ai sensi dell’art. 1 della Legge 210/92 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati).

Sia il Tribunale che la C.d.A. avevano rigettato la domanda, quest’ultima accogliendo proprio l’eccezione ministeriale di compensazione, stante il maggior importo percepito dall’attrice, a titolo di indennizzo, rispetto a quello, pur spettante, a titolo risarcitorio.

A seguito del ricorso presentato dalla danneggiata, specificatamente anche in punto di tardività della produzione erariale dei documenti attestanti l’indennizzo erogato, la Corte, richiamando i propri precedenti conformi, ha ricordato che:

  • l’onere di provare il fatto costitutivo dell’eccezione di compensatio lucri cum damno grava su chi la sollevi; tale onere soggiace alle preclusioni istruttorie previste per il primo grado dagli artt. 183 (oggi, 171-ter) c.p.c. e per l’appello dall’art. 345 c.p.c.; è consentito al giudice acquisire d’ufficio la relativa prova, con scelta sindacabile in sede di legittimità soltanto se la relativa questione abbia formato oggetto di dibattito nei gradi di merito;
  • Questi princìpi hanno per corollario che quando sia l’attore stesso a dichiarare di avere già percepito l’indennizzo ex lege n. 210/92, diventa suo onere provarne l’entità. In tal caso, infatti, il risarcimento è dovuto solo per l’eccedenza tra il danno civilistico e l’indennizzo, sicché l’uno e l’altro divengono fatti costitutivi della pretesa che è onere dell’attore dimostrare (Cass. 525/25, cit.; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24357 del 02/09/2025)……omissis..
  • (Con riferimento al caso di specie, nda) la circostanza dell’avvenuta presentazione della domanda ex lege n. 210/92 e dell’avvenuto riconoscimento del nesso causale tra trasfusione ed infezione fu riferita a p. 2 della perizia di parte depositata dall’attrice in primo grado. Era, dunque, onere dell’attrice dimostrare l’entità non solo del danno, ma anche del sottrattore dell’operazione di compensatio lucri cum damno, ovvero l’indennizzo percepito”.

In sintesi, secondo la Suprema Corte, ogni qual volta risulti acquisito agli atti (nel rispetto dei relativi termini processuali) o venga comunque ammessa o non contestata, da parte del beneficiario (come nel caso a mani), la percezione dell'indennizzo, la prova circa il suo ammontare si sposta a carico di quest’ultimo, quale imprescindibile onere istruttorio di specificazione del relativo petitum risarcitorio.

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