NUOVE MATERIE DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: UN’OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
21/07/2023
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Aumentano le materie per cui il procedimento di mediazione diventa condizione di procedibilità della domanda (c.d. mediazione obbligatoria ai sensi del comma 1 art. 5 D.Lgs. 28/2010, così come riformato dall’art. 7 D.Lgs 149/2022) con l'entrata in vigore della seconda parte della Riforma Cartabia da luglio 2023.
Associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura: queste le nuove materie che si aggiungono a quelle già conosciute da oltre dieci anni.
Si allarga dunque il campo oggettivo della mediazione che per le procedure depositate fino a giugno 2023 comprendeva il ben noto elenco: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Appare ictu oculi evidente come il legislatore abbia compreso e colto che i rapporti di durata siano quelli nei quali la mediazione è uno strumento utile ed efficace e proprio in questi contenziosi raggiunge il precipuo scopo per cui è stata prevista, cioè riaprire il canale comunicativo interrottosi a causa dell’insorgere del conflitto; è proprio nei rapporti di durata dove vi è una relazione tra le parti da preservare, ricostruire, riallacciare o anche eventualmente sciogliere, attraverso le tecniche negoziali connaturate alla procedura (Relazione Illustrativa al D.Lgs. 10.10.2022 n. 149 in GU n. 245 Supplemento n. 5 del 19.10.2022 Serie generale).
E’ stata quindi riperimetrata e allargata l’area del tentativo obbligatorio di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda: si legge espressamente al comma 2 del nuovo art. 5 D. Lgs. 28/2010 che nel rapporto tra mediazione e processo
“il previo esperimento della mediazione nei casi di cui al comma 1 è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”; quando tale condizione non è rispettata e viene proposta domanda giudiziale “la relativa eccezione deve essere sollevata, a pena di decadenza e non oltre la prima udienza, dalla parte convenuta, fermo restando il potere di rilievo officioso in capo al giudice, da esercitarsi entro la prima udienza”.
Si è inoltre precisato (comma 2 dell’art. 5) che
“quando la mediazione non risulti esperita, oppure risulti esperita ma non conclusa, il giudice debba fissare una successiva udienza dopo la scadenza del termine massimo di durata della procedura di mediazione. […] Il giudice, a tale successiva udienza, se constata che la condizione di procedibilità non è stata soddisfatta, dichiara l’improcedibilità della domanda.”
La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si svolge e si conclude senza l’accordo di conciliazione (comma 4).
Degna di nota, per la portata che è prevedibile possa avere nel numero di contenziosi in cui dovrà essere svolta la mediazione, risulta dunque l’estensione della mediazione ai contratti d’opera: rientrano infatti in tale area sia i contratti di opera “manuale” sia quelli di opera “intellettuale”, per cui tutti i rapporti tra cliente e prestatore d’opera (si pensi agli artigiani) ma anche ai professionisti (tra cui le cause tra avvocato e cliente), agli artisti e a tutti i prestatori di opera intellettuale, forse anche -ma più probabilmente andrà configurato come contratto di mandato- ai rapporti tra amministratore di condominio e condomini.
Visto il dettato letterale della norma così come riformata, parrebbero esclusi tout court i contratti d’appalto, per i quali tuttavia le parti sovente ricorrono alla mediazione su base volontaria grazie alle caratteristiche di speditezza, riservatezza, assenza di rischio e di predeterminazione dei costi della procedura di giustizia complementare.
Si discute se l’area dei contratti di somministrazione ricomprenda anche i contenziosi aventi ad oggetto la somministrazione di lavoro.
Grande rilievo invece avrà senza dubbio nei prossimi mesi l’inclusione nell’area della mediazione delle controversie relative alle società di persone.
Se si pensa a tutti i contenziosi relativi alle società semplici, alle società in accomandita semplice e società in nome collettivo il numero delle stesse appare davvero rilevante.
L’ampio raggio del contenzioso oggi allargatosi grazie alla previsione della Riforma, costituisce per le parti e gli avvocati una grande opportunità, da saper cogliere per valorizzare appieno le potenzialità dell’istituto.
Soggetti come le imprese e i professionisti potranno apprezzare anche nelle nuove materie le caratteristiche già sopra citate della mediazione (rapidità della soluzione, predeterminazione dei costi, minimizzazione del rischio del risultato, possibilità di allargare l’accordo a interessi ulteriori e diversi dall’oggetto originario della domanda) che valgono la scommessa sull’efficienza della giustizia civile che come noto corrisponde a diversi punti di PIL.