MANOVRA 2022: NUOVE DISPOSIZIONI E IMPATTO DELLA RIFORMA FISCALE SUI REGIMI CONTABILI ORDINARI E FORFETTARI

di Filippo Mengucci

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Manovra fiscale e tassazione, quale impatto sui professionisti?

E come scegliere tra regimi ordinari e regimi forfettari, tra formule individuali o aggregative di esercizio dell’attività?

Le nuove misure infatti, rimodulando le aliquote Irpef in relazione ai nuovi scaglioni di reddito per diverse fasce e tagliando l’Irap di alcune categorie, portano a dover riconsiderare le pianificazioni fiscali di ciascuno in ragione della diversa progressività e appiattimento della  c.d. “curva fiscale 2022”. 

Certo una scelta non facile, e ora vedremo il perché. 

Gli effetti delle prime stime parlano di un risparmio di imposta per la fascia di reddito dai 40 mila ai 50 mila euro annuali. 

E tuttavia, non è sempre scontato che sia più conveniente la (nuova) tassazione ordinaria, rispetto a quella sostitutiva tipica del regime forfettario, che rimarrà in vigore anche per il prossimo anno. 

La riforma promette infatti, in prospettiva, dei risparmi di imposta ordinaria su diversi fronti: le aliquote, le detrazioni ed i trattamenti integrativi del reddito. 

Ma a ben vedere, tali risparmi potrebbero rimanere solo apparenti per chi svolge attività professionale.

Gli scaglioni di reddito individuati dalla riforma rilevano, rispettivamente, le seguenti aliquote d’imposta per scaglioni Irpef:

Aliquote irpef

  • 23% per i redditi fino a 15.000 euro,
  • 25% per quelli fra 15.000 e 28.000 euro,
  • 35% per i redditi fra 28.000 e 50.000 euro;
  • 43% per i redditi oltre 50.000 euro.

Parliamo di modifiche che avranno, ovviamente, effetti anche sull’ammontare delle addizionali comunali e regionali. 

Non solo. La revisione delle attuali detrazioni, progressivamente sostituite dal nuovo assegno unico per le famiglie dal marzo 2022, costringerà alla verifica della tassazione per definire l’effettiva imposta di esercizio.

Ogni contribuente sarà chiamato, quindi, a calcoli di convenienza e, nel caso del professionista, anche a valutazioni di più ampio respiro in caso di eventuale scelta per il cambio del regime contabile da adottare

In caso di passaggio obbligato a diverso regime contabile per sforamento del tetto di quello agevolato, i calcoli da effettuare saranno ancora più complessi.

Il regime forfettario è infatti un “regime naturale” nato nell’ottica della semplificazione e dell’assenza di vincoli di scritture contabili sino alla soglia dei 65.000 euro lordi di ricavi, cui corrisponde per i professionisti un reddito imponibile calcolato, secondo un coefficiente di forfettizzazione, nella misura del 78% pari ad €50.700 euro su base annuale. 

Tale regime di favore, come è noto, non vede applicazione dell’Iva sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi. Di conseguenza, i professionisti forfettari continueranno nel 2022 ad emettere fatture senza imposta sul valore aggiunto, un regime particolarmente appetibile per la clientela impossibilitata a detrarre l’Iva o, addirittura, abituata a non sborsarla affatto.

Per il 2022 si paventa però l’obbligatorietà della fatturazione elettronica anche per il regime forfettario.

Ma il vantaggio di non dover considerare l’Iva sulle prestazioni professionali rese è indiscutibile. In caso di scelta del regime ordinario, la riforma fiscale prevede invece un passaggio graduale ad un diverso meccanismo di calcolo delle imposte e dei relativi correttivi di imposta. 

Secondo una prima valutazione, delle nuove aliquote Irpef andrebbero a beneficiare, in modo particolare, i titolari di redditi medi (40.000-50.000 euro) con un effettivo risparmio di circa 950 euro per anno.

Al contrario, alcune fasce di reddito verificheranno un incremento d’imposta: nella fascia 50.000-55.000 euro si verificano salti di aliquota, passando dal 38% al 43% e tra 55.000 e 75.000 il differenziale è di due punti percentuale (dal 41 al 43%), mentre l’aliquota resta immutata al 43% sopra quei livelli.

La revisione dell’Irpef, insomma, non ha eliminato le distorsioni causate dall’attuale sistema di imposizione fiscale progressiva per scaglioni di reddito per coloro che esercitano una libera professione in forma individuale, soprattutto rispetto ai tanto applicati e più agevoli regimi sostitutivi.

Il confronto con chi segue la tassazione ordinaria invece mostra come il livello di incidenza fiscale sino ad € 12.735 si equivalga, vedendo crescere la percentuale di effettiva incidenza della imposizione nelle fasce sino ad € 50.000,00.

Nel dettaglio: nella fascia di reddito di € 15.000 attestandosi al 16,72%; nella fascia di reddito sino ad € 20.000,00 al 19,64%; nella fascia di reddito sino a circa € 25.000,00  al 21,37%; nella fascia di reddito sino ad €30.000,00 al 23,15%; nella fascia di reddito sino a € 40.000,00 al 26,68% e, infine, nella fascia di reddito sino a € 50.000,00, al 28,80%.

Al crescere del reddito professionale insomma, l’adozione del regime forfettario resta ancora di estremo vantaggio per il 2022, anche rispetto ai nuovi scaglioni Irpef. E non solo, quindi, per le ragioni della esclusione dall’Iva. 

Non va dimenticato poi che gli autonomi nei regimi ordinari deducono le relative spese professionali analiticamente e secondo criteri di inerenza, diversamente dai forfettari i quali, a prescindere dalla relativa esistenza e/o documentazione di supporto, si vedono riconoscere indipendentemente dal loro effettivo sostenimento, attraverso l’applicazione di coefficienti standard di redditività (con il 78% di coefficiente le spese sono riconosciute sono pari al 22% del reddito prodotto). 

L’adozione del regime di vantaggio per il 2022 riguarda quindi tutti i titolari di partita IVA che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro

Il regime forfettario non è inoltre soggetto alla ritenuta fiscale d'acconto del 20%. Nel caso in cui il professionista percepisca compensi professionali, dal punto di vista finanziario, l’incasso risulta pari al lordo degli onorari, maggiorato della sola cassa di previdenza.  Da ultimo, anche sul fronte Irap occorre una considerazione. Dal 2022 si assiste ad una prima eliminazione dell’imposta regionale sulle attività produttive per tutti i contribuenti ordinari che svolgono la loro attività in forma individuale.

Ovvero, non si applica più Irap al reddito dei professionisti ordinari, al pari di quanto già avviene (da anni) per il regime forfettario. Pur eliminando a monte la problematica dell’imposta per taluni contribuenti che hanno optato per il mantenimento del regime ordinario in luogo del forfait, un’esclusione che ha portato fuori dal calcolo della convenienza proprio la tassazione del valore della produzione professionale.

Per le associazioni professionali e le STP invece, la questione circa la individuazione della soggettività passiva ai fini Irap continua a rimanere, per il 2022, un serio problema.

La giurisprudenza tributaria di merito e di legittimità rileva ancora orientamenti non univoci, pur a seguito delle prese di posizione della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Cassazione. Una partita ancora aperta che, per il 2022, purtroppo non ha ancora trovato alcuna soluzione legislativa.


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