Manette anche ai piccoli evasori

di Lorena Puccetti

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Il decreto fiscale inasprisce le sanzioni penali per i delitti tributari e introduce la confisca per sproporzione

L’art. 39 del d.l. 26.10.2019 n. 124, collegato alla legge di bilancio 2020 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), contiene alcune modifiche al d.lgs. 74/2000 in materia di reati tributari.

Il provvedimento dà attuazione alla Direttiva dell’Unione Europea n. 1371/2017 che ha sollecitato gli Stati aderenti a emanare provvedimenti legislativi volti a prevedere, per le frodi transnazionali in materia di IVA, una sanzione massima almeno fino a quattro anni di reclusione nonché la responsabilità della persona giuridica. Con il decreto in esame il Legislatore italiano non si è limitato a un mero adeguamento alla predetta direttiva ma ha colto l’occasione per rafforzare la tutela penale dei reati tributari.

Le principali innovazioni al d.lgs. n. 74/2000, la cui entrata in vigore è differita alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto, si possono sintetizzare nel seguente modo.

In primo luogo spicca il considerevole inasprimento delle sanzioni previste per i reati tributari, invero non strettamente necessario per attuare la direttiva europea posto che il d.lgs. 74/2000 puniva già la frode fiscale ai fini dell’evasione dell’IVA con la reclusione sino a sei anni; senza contare la circostanza aggravante della transnazionalità di cui all’art. 61-bis c.p.

Le pene per i reati tributari vengono notevolmente aumentate con poche eccezioni, fra le quali il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e quello di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui rispettivamente agli artt. 2 e 8, purché l’ammontare degli elementi passivi fittizi o dell’ importo non rispondente al vero siano inferiori a centomila euro.

Da un punto di vista processuale, queste nuove cornici edittali estendono ora, in presenza di indagini relative a quasi tutti i reati tributari, la possibilità di disporre intercettazioni telefoniche e di sottoporre la persona indagata alla custodia cautelare in carcere.

La portata dell’innovazione si riflette in particolare sul reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5, in presenza del quale, con l’entrata in vigore della legge di conversione, saranno consentiti sia l’uso di intercettazioni per acquisire prove del reato sia la custodia cautelare in carcere.

Ove si consideri che per tale reato la soglia di punibilità è di appena cinquantamila euro ne deriva che il provvedimento colpirà duramente anche i piccoli evasori.

Si segnala, inoltre, che anche il reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 4, la cui pena è stata portata nel massimo a cinque anni, potrà legittimare la custodia cautelare in carcere.

Sul piano dell’area d'intervento della sanzione punitiva si sottolinea che, in controtendenza rispetto al precedente d.lgs. 158/2015 che aveva alzato le soglie di punibilità del d.lgs. n. 74/2000, il nuovo decreto ha nuovamente abbassato tali soglie in relazione ai reati di dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento di IVA di cui agli artt. 4, 10-bis e 10-ter del d.lgs. 74/2000.

La seconda novità riguarda l’introduzione dell’art. 12-ter che, ove siano superati specifici importi di imposta evasa o di elementi fittizi indicati nella dichiarazione, estende a tutti i reati tributari del d.lgs. 74/2000, eccetto i predetti reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, la “confisca in casi particolari” contemplata dall’art. 240-bis c.p.

Tale forma di c.d. confisca per sproporzione o allargata, originariamente prevista nella legislazione speciale antimafia, in seguito al d.lgs. 21/2018 istitutivo del principio della “riserva di codice”, è stata collocata nel codice penale quale regola generale per i reati ivi contemplati.

Pertanto, nel già eterogeneo elenco dei reati cui consegue la confisca in casi particolari, accanto a delitti gravissimi e di particolare allarme sociale come quelli tipici della criminalità organizzata, figurano oggi i delitti tributari.

Quanto agli effetti, in caso di condanna per i delitti indicati nell’art. 240-bis c.p., la confisca allargata è disposta sui beni dei quali il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino sproporzionati al reddito dichiarato.

Tale tipologia di confisca si applica indipendentemente da un collegamento tra il reato per il quale è stata emessa la condanna e i beni oggetto di apprensione, quindi anche se tali beni sono stati acquisiti dal reo prima della commissione dell’illecito fiscale.

Posto che è considerata una misura di sicurezza patrimoniale, la confisca per sproporzione soggiace alla regola generale di cui all’art. 200 c.p. in base alla quale si applica la legge in vigore al tempo dell’applicazione della misura.

Pertanto, la confisca in casi particolari si ritiene applicabile ai reati inseriti nel catalogo di cui all’art. 240-bis c.p. in via retroattiva, anche per fatti antecedenti tale inserimento.

Di conseguenza, con l’entrata in vigore della legge di conversione il condannato per un delitto tributario, oltre alla confisca del risparmio fiscale ottenuto attraverso la commissione dello specifico reato oggetto della condanna, potrebbe subire l’ablazione dei propri beni se l’entità del suo patrimonio sia ritenuta non compatibile con i redditi dichiarati.A fronte di tale nuova disciplina, una condanna per un reato tributario, anche per applicazione della pena su richiesta delle parti, potrebbe avere effetti dirompenti sul piano delle conseguenze patrimoniali. 

Infine va segnalato l’inserimento del delitto di dichiarazione fraudolenta, di cui all’art. 2 del d.lgs. 74/2000, nel novero dei reati presupposto che determinano la responsabilità  amministrativa dell’ente in base al d.lgs. 231/2001. Come premesso, la citata direttiva europea ha imposto la previsione della responsabilità della persona giuridica per le sole frodi fiscali in materia di IVA che coinvolgano due o più Stati.

Peraltro, sarebbe stato preferibile includere tutti i reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000 nel catalogo del citato decreto n. 231, essendo irrazionale che soltanto per uno di essi sia oggi prevista la responsabilità amministrativa dell’ente. Inoltre, l’inclusione nel decreto n. 231 comporta rilevanti effetti pratici in tema di confisca, tenuto conto che per i reati compresi in tale decreto è espressamente prevista la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato anche nella forma per equivalente. Per i reati non menzionati nel decreto, nei confronti della persona giuridica, l’ormai pacifico orientamento della giurisprudenza afferma che è ammissibile la confisca diretta ma non quella per equivalente.

A fronte di tale impostazione, l’aggiunta dei delitti tributari a quelli già previsti dal decreto n. 231, avrebbe posto un freno a quegli sforzi giurisprudenziali volti a estendere il concetto di confisca diretta a scapito di quella per equivalente, proprio al fine di legittimare l’apprensione dei beni della persona giuridica anche per i reati extra catalogo.

Tenuto conto dei differenti effetti pratici connessi alla qualificazione, come misura diretta o per equivalente, in tema di confisca nei confronti dell’ente sarebbe stato auspicabile fare chiarezza su base finalmente legislativa e non giurisprudenziale riguardo a tutti i reati tributari. 

Avv. Lorena Puccetti - Foro di Vicenza

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