NOVITA’ DEL REGIME FORFETARIO E VERIFICHE COMPENSI/RICAVI DAL 2023

di Filippo Mengucci

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Innalzamento limite ricavi regime forfettario a 85.000 euro

La legge  di  Bilancio 2023  (n.  197 /2023) ha  introdotto  importanti  novità nell’ambito del  regime  forfettario, il regime  contabile  agevolato  per  imprenditori  e  professionisti  che  svolgono  attività economiche in  forma  individuale, introdotto  dalla  Legge  di  Stabilità 2015, soprattutto per  quanto riguarda  i  requisiti  di  accesso  e  la permanenza  nel  regime stesso.

Nella Legge di  Bilancio 2023  figurano  infatti due  modifiche per l’accesso al  predetto regime  soggetto ad imposta sostitutiva in luogo di quella progressiva Irpef.  

La prima, più rilevante, è relativa al limite ricavi/compensi e,  precisamente,  l’innalzamento del tetto  massimo  di  reddito passato da  65mila ad 85mila euro.

Clausola anti-elusione: fuori dal regime forfettario a 100.000 euro

La seconda, al  contempo di non minore rilevanza,  per  contrastare  l’evasione e  possibili  pratiche scorrette, con l’introduzione  di  una  clausola per  cui, al superamento dei  100mila  euro  di  fatturato (ricavi/compensi),  si  passa  al  regime  ordinario,  con  obbligo  di  fattura con  IVA e la tenuta della contabilità in regime ordinario.

In particolare,  in  caso  di  ricavi  compresi  tra  85mila e 100mila  euro,  il  regime  forfettario cessa  di  avere  applicazione a  partire  dall’anno  successivo,  mentre  nel  caso  di ricavi superiori  a  100mila  euro,  è  prevista  l’uscita  immediata  del  contribuente  dal regime  forfettario.

E’ opportuno  comunque  ricordare  che ,  oltre  il  limite  dimensionale legato  all’ammontare  dei  redditi,  possono  sussistere  altre  cause  ostative all’appartenenza al  regime  forfettario.

I lavoratori autonomi devono infatti  rispettare  il  limite  di  spesa  di  20mila euro per l’utilizzo di  dipendenti e  collaboratori,  e dovranno  sostenere  costi  inferiori  a  quelli  forfettariamente  riconosciuti. Infine, non dovranno detenere partecipazioni in soggetti giuridici tassate per trasparenza.

Pertanto nel  caso  in  cui un avvocato, che esercita in forma individuale, voglia  investire nella  propria  attività,  sostenendo  costi  non  marginali anche  a  causa  della  natura e dalle  caratteristiche  della professione esercitata e investire nell’organizzazione dello studio pèrofessionale,  non  potrà  rientrare  nel regime  forfettario.

L’incremento da 65mila a 85mila euro della soglia per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario ha reso necessaria, dopo l’autorizzazione n. 2020/647/UE, un’ulteriore autorizzazione Unione Europea.

Infatti il nostro Paese aveva già chiesto una prima volta, nel 2007, di esentare dall’Iva, i soggetti passivi con un volume d’affari annuo non superiore a 30mila euro dal momento che la sua struttura economica era costituita in gran parte da microimprese con un numero molto ridotto di dipendenti.

L’agevolazione ha consentito agli operatori economici, destinatari della deroga di non addebitare l’imposta sulle forniture e non detrarre l’Iva sugli acquisti. Inoltre vi era la precisa volontà di semplificare gli adempimenti per le piccole aziende e, contestualmente, agevolare la riscossione dell’Amministrazione fiscale.

Il Consiglio dell’UE, all’epoca aveva autorizzato la richiesta fino al 31 dicembre 2020 e, in seguito, dopo svariate proroghe di rinnovo ed un’ulteriore estensione dell’agevolazione, ha permesso al nostro Paese di esentare, fino a 31 dicembre 2024, le piccole imprese con volume d’affari non superiore a 65mila euro.

Novità regime forfettario: come funziona nel 2023

Con l’ultima Legge di Bilancio, il legislatore ha quindi previsto l’ampliamento del regime forfettario per i piccoli contribuenti (persone fisiche) a partire dal periodo d’imposta 2023, fino ad un limite di ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente pari a 85mila euro, soggetto a nuovo placet europeo.

Tale possibilità è stata pertanto condizionata all’ottenimento di una nuova deroga comunitaria per quanto attiene l’esenzione dall’Iva.

Il Consiglio dell’Unione Europea, considerato che le motivazioni addotte sono risultate coerenti con la direttiva precedente e tenendo conto dell’incidenza positiva che la misura speciale ha avuto sulla semplificazione degli obblighi in materia di Iva, riducendo gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole realtà economiche per le autorità fiscali, ha di recente autorizzato la deroga alla Direttiva Iva con la ultima decisione n. 2023/664/Ue, abrogando contestualmente la precedente (n. 2020/647/Ue), con effetto retroattivo al 1° gennaio 2023.

Con la Legge di Bilancio 2023, pertanto, si punta  alla semplificazione del  modello  di  tassazione dei  redditi  prodotti  dalle  persone  fisiche titolari di partita Iva, che rientrano nei nuovi parametri di riferimento e che fruiscono del regime di non applicazione dell’IVA. Per la verifica dell’accesso a detto regime (naturale), in sede di dichiarazione dei redditi 2023 relativa al 2022, occorrerà   pertanto prestare massima attenzione  alla compilazione del quadro  LM  che dovrà essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’esercizio di  attività professionali (arti e professioni), determinato ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (cfr. circolare n.17/E del 30 maggio 2012, provvedimento 22 dicembre 2011 n. 185820); ovvero il reddito prodotto in regime forfetario, determinato ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190/2014. 

Come compilare la dichiarazione dei redditi per il regime forfettario

Compilando  il  rigo  LM21 ,  in particolare, il  lavoratore  autonomo  dichiara  il  possesso dei  requisiti  necessari  per  l’accesso  al  regime della “flat tax”, specificando,  se del  caso,  la condizione  di  “nuova  attività” che  permette  di avvalersi  di  una  aliquota  dell’imposta sostitutiva pari  al  5%,  in  luogo  di quella del  15%.  Il coefficiente di redditività, ovvero la percentuale che nel regime forfettario viene applicata agli incassi conseguiti per ottenere il reddito imponibile sul quale è calcolata l'imposta sostitutiva e i contributi da pagare, rimane allo stato inalterato (78% per professionisti).

 Il rigo LM34, nello specifico della colonna 3, è dedicato in particolare all’esposizione del reddito lordo. Il contribuente dovrà fare attenzione ad indicare in colonna 1 il reddito forfetario afferente la gestione previdenziale che dovrà essere coerente con quanto dichiarato alla Cassa forense. 

Sul rigo LM35 saranno indicati in colonna 1 l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nell’anno fiscale 2022 e in colonna 2 l’importo dedotto dal reddito imponibile, fino alla sua totale capienza; l’eventuale eccedenza, da indicare sul rigo LM49, è deducibile solo dal reddito complessivo (quadro RP tra gli oneri).

Si rappresenta come dal reddito calcolato su base forfettaria sia possibile considerare il solo contributo soggettivo obbligatorio e non anche l’eventuale contributo modulare facoltativo versato in aggiunta, su base opzionale, alla Cassa Forense.

La vera novità introdotta dalla Legge di Bilancio riguarda, quindi, la determinazione dell’imposta dovuta o meglio la compilazione del quadro LM40 nel quale andranno inseriti, in deduzione, i contributi pagati nell’anno.

L’imposta sostitutiva, infine, potrà infatti essere ridotta di eventuali altri crediti di imposta, da indicare analiticamente sul rigo LM40, suddiviso in 14 colonne specifiche per le possibili agevolazioni che generano crediti di imposta ed una colonna, la 15, per quelli non precedentemente espressamente indicati.

L’effettiva possibilità di adottare (o meno) il regime forfettario dipende quindi dalla rimozione delle eventuali cause ostative, dalla convenienza della eventuale diversa tassazione piatta (alternativa all’Irpef e alle addizionali regionali e comunali) e dalla struttura dei costi di studio. Dal 2023, non incide più ai fini della scelta alcuna valutazione ai fini Irap non essendo più soggetti i professionisti a detta imposta.

Per il regime forfettario, restano in ogni caso fermi tutti gli altri criteri già noti sino al 31.12.2022: ovvero, non aver sostenuto nel 2022 spese complessive per lavoro dipendente, collaboratori o lavoro accessorio superiori a 20.000 euro lordi; non aver percepito nel 2022 redditi da lavoro dipendente/pensione per importi superiori a 30.000 euro; non partecipare a società di persone/associazioni o detenere partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società di capitali.


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