NOVITA’ DEL REGIME FORFETARIO E VERIFICHE COMPENSI/RICAVI DAL 2023
13/04/2023
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Innalzamento limite ricavi regime forfettario a 85.000 euro
La legge di Bilancio 2023 (n. 197 /2023) ha introdotto importanti novità nell’ambito del regime forfettario, il regime contabile agevolato per imprenditori e professionisti che svolgono attività economiche in forma individuale, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, soprattutto per quanto riguarda i requisiti di accesso e la permanenza nel regime stesso.
Nella Legge di Bilancio 2023 figurano infatti due modifiche per l’accesso al predetto regime soggetto ad imposta sostitutiva in luogo di quella progressiva Irpef.
La prima, più rilevante, è relativa al limite ricavi/compensi e, precisamente, l’innalzamento del tetto massimo di reddito passato da 65mila ad 85mila euro.
Clausola anti-elusione: fuori dal regime forfettario a 100.000 euro
La seconda, al contempo di non minore rilevanza, per contrastare l’evasione e possibili pratiche scorrette, con l’introduzione di una clausola per cui, al superamento dei 100mila euro di fatturato (ricavi/compensi), si passa al regime ordinario, con obbligo di fattura con IVA e la tenuta della contabilità in regime ordinario.
In particolare, in caso di ricavi compresi tra 85mila e 100mila euro, il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo, mentre nel caso di ricavi superiori a 100mila euro, è prevista l’uscita immediata del contribuente dal regime forfettario.
E’ opportuno comunque ricordare che , oltre il limite dimensionale legato all’ammontare dei redditi, possono sussistere altre cause ostative all’appartenenza al regime forfettario.
I lavoratori autonomi devono infatti rispettare il limite di spesa di 20mila euro per l’utilizzo di dipendenti e collaboratori, e dovranno sostenere costi inferiori a quelli forfettariamente riconosciuti. Infine, non dovranno detenere partecipazioni in soggetti giuridici tassate per trasparenza.
Pertanto nel caso in cui un avvocato, che esercita in forma individuale, voglia investire nella propria attività, sostenendo costi non marginali anche a causa della natura e dalle caratteristiche della professione esercitata e investire nell’organizzazione dello studio pèrofessionale, non potrà rientrare nel regime forfettario.
L’incremento da 65mila a 85mila euro della soglia per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario ha reso necessaria, dopo l’autorizzazione n. 2020/647/UE, un’ulteriore autorizzazione Unione Europea.
Infatti il nostro Paese aveva già chiesto una prima volta, nel 2007, di esentare dall’Iva, i soggetti passivi con un volume d’affari annuo non superiore a 30mila euro dal momento che la sua struttura economica era costituita in gran parte da microimprese con un numero molto ridotto di dipendenti.
L’agevolazione ha consentito agli operatori economici, destinatari della deroga di non addebitare l’imposta sulle forniture e non detrarre l’Iva sugli acquisti. Inoltre vi era la precisa volontà di semplificare gli adempimenti per le piccole aziende e, contestualmente, agevolare la riscossione dell’Amministrazione fiscale.
Il Consiglio dell’UE, all’epoca aveva autorizzato la richiesta fino al 31 dicembre 2020 e, in seguito, dopo svariate proroghe di rinnovo ed un’ulteriore estensione dell’agevolazione, ha permesso al nostro Paese di esentare, fino a 31 dicembre 2024, le piccole imprese con volume d’affari non superiore a 65mila euro.
Novità regime forfettario: come funziona nel 2023
Con l’ultima Legge di Bilancio, il legislatore ha quindi previsto l’ampliamento del regime forfettario per i piccoli contribuenti (persone fisiche) a partire dal periodo d’imposta 2023, fino ad un limite di ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente pari a 85mila euro, soggetto a nuovo placet europeo.
Tale possibilità è stata pertanto condizionata all’ottenimento di una nuova deroga comunitaria per quanto attiene l’esenzione dall’Iva.
Il Consiglio dell’Unione Europea, considerato che le motivazioni addotte sono risultate coerenti con la direttiva precedente e tenendo conto dell’incidenza positiva che la misura speciale ha avuto sulla semplificazione degli obblighi in materia di Iva, riducendo gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole realtà economiche per le autorità fiscali, ha di recente autorizzato la deroga alla Direttiva Iva con la ultima decisione n. 2023/664/Ue, abrogando contestualmente la precedente (n. 2020/647/Ue), con effetto retroattivo al 1° gennaio 2023.
Con la Legge di Bilancio 2023, pertanto, si punta alla semplificazione del modello di tassazione dei redditi prodotti dalle persone fisiche titolari di partita Iva, che rientrano nei nuovi parametri di riferimento e che fruiscono del regime di non applicazione dell’IVA. Per la verifica dell’accesso a detto regime (naturale), in sede di dichiarazione dei redditi 2023 relativa al 2022, occorrerà pertanto prestare massima attenzione alla compilazione del quadro LM che dovrà essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’esercizio di attività professionali (arti e professioni), determinato ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (cfr. circolare n.17/E del 30 maggio 2012, provvedimento 22 dicembre 2011 n. 185820); ovvero il reddito prodotto in regime forfetario, determinato ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190/2014.
Come compilare la dichiarazione dei redditi per il regime forfettario
Compilando il rigo LM21 , in particolare, il lavoratore autonomo dichiara il possesso dei requisiti necessari per l’accesso al regime della “flat tax”, specificando, se del caso, la condizione di “nuova attività” che permette di avvalersi di una aliquota dell’imposta sostitutiva pari al 5%, in luogo di quella del 15%. Il coefficiente di redditività, ovvero la percentuale che nel regime forfettario viene applicata agli incassi conseguiti per ottenere il reddito imponibile sul quale è calcolata l'imposta sostitutiva e i contributi da pagare, rimane allo stato inalterato (78% per professionisti).
Il rigo LM34, nello specifico della colonna 3, è dedicato in particolare all’esposizione del reddito lordo. Il contribuente dovrà fare attenzione ad indicare in colonna 1 il reddito forfetario afferente la gestione previdenziale che dovrà essere coerente con quanto dichiarato alla Cassa forense.
Sul rigo LM35 saranno indicati in colonna 1 l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nell’anno fiscale 2022 e in colonna 2 l’importo dedotto dal reddito imponibile, fino alla sua totale capienza; l’eventuale eccedenza, da indicare sul rigo LM49, è deducibile solo dal reddito complessivo (quadro RP tra gli oneri).
Si rappresenta come dal reddito calcolato su base forfettaria sia possibile considerare il solo contributo soggettivo obbligatorio e non anche l’eventuale contributo modulare facoltativo versato in aggiunta, su base opzionale, alla Cassa Forense.
La vera novità introdotta dalla Legge di Bilancio riguarda, quindi, la determinazione dell’imposta dovuta o meglio la compilazione del quadro LM40 nel quale andranno inseriti, in deduzione, i contributi pagati nell’anno.
L’imposta sostitutiva, infine, potrà infatti essere ridotta di eventuali altri crediti di imposta, da indicare analiticamente sul rigo LM40, suddiviso in 14 colonne specifiche per le possibili agevolazioni che generano crediti di imposta ed una colonna, la 15, per quelli non precedentemente espressamente indicati.
L’effettiva possibilità di adottare (o meno) il regime forfettario dipende quindi dalla rimozione delle eventuali cause ostative, dalla convenienza della eventuale diversa tassazione piatta (alternativa all’Irpef e alle addizionali regionali e comunali) e dalla struttura dei costi di studio. Dal 2023, non incide più ai fini della scelta alcuna valutazione ai fini Irap non essendo più soggetti i professionisti a detta imposta.
Per il regime forfettario, restano in ogni caso fermi tutti gli altri criteri già noti sino al 31.12.2022: ovvero, non aver sostenuto nel 2022 spese complessive per lavoro dipendente, collaboratori o lavoro accessorio superiori a 20.000 euro lordi; non aver percepito nel 2022 redditi da lavoro dipendente/pensione per importi superiori a 30.000 euro; non partecipare a società di persone/associazioni o detenere partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società di capitali.