LO SFRATTO (IM)POSSIBILE

di Massimiliano Blasone

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Riforme Strutturali nella Giustizia Civile in Italia

Una panoramica delle riforme introdotte dalla riforma Cartabia.

Le riforme strutturali alla giustizia civile, recentemente introdotte dalla riforma Cartabia, hanno la notoria finalità di perseguire il miglioramento dell’efficienza del sistema processuale italiano.

L’accelerazione dei procedimenti e la diminuzione degli arretrati pendenti nei tribunali sono stati infatti ritenuti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza degli obiettivi essenziali per poter garantire il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e per conseguire positive ricadute economiche sul PIL.

Riforma delle Esecuzioni Immobiliari

In merito alle esecuzioni immobiliari, la riforma ha perseguito tale finalità valorizzando il ruolo centrale dei professionisti delegati alle operazioni di vendita e dei custodi giudiziari, aumentandone le funzioni e cumulando le due figure in capo a un unico professionista in base al nuovo art. 559 c.p.c.

L’art. 560 c.p.c., inoltre, non solo mantiene il procedimento di liberazione deformalizzato da attuarsi ad opera del custode senza l’osservanza degli art. 605 e ss. c.p.c., ma ne chiarisce -migliorandone l’enunciazione normativa- anche la portata applicativa. Nella nuova stesura normativa, infatti, l’ordine di liberazione viene concettualmente distinto dal decreto di trasferimento, l’aggiudicatario è esonerato dalla necessità di richiederne l’emissione e si consente che la sua attuazione possa avvenire anche dopo l’emissione del decreto di trasferimento.  

Il Ruolo Chiave dei Custodi Giudiziari

Il custode giudiziario, pertanto, su istanza dell’aggiudicatario, continua ad essere legittimato a procedere alla liberazione dell’immobile seguendo le indicazioni fornite dal giudice, se del caso ricorrendo alla forza pubblica o ad altri ausiliari. Egli non dovrà preventivamente redigere e notificare il precetto di rilascio ex art. 605 c.p.c. e nemmeno il successivo preavviso di sloggio ex art. 608 c.p.c. Potrà procedere allo sgombero dei beni mobili ivi relitti -decorso un termine non inferiore a 30 giorni- senza l’osservanza dell’art. 609 c.p.c. e non incorrendo, pertanto, nei relativi oneri e spese di stima, asporto, custodia e vendita all’asta ivi disciplinati, dovendosi limitare ad attenersi alle direttive impartite dal giudice nell’ordinanza di liberazione.

La deformalizzazione di tale procedimento, pertanto, esclude l’intervento dell’ufficiale giudiziario cui competerà eseguire il rilascio, con le formalità sopra indicate e sulla base decreto di trasferimento, solamente nel caso di esonero del custode da parte dell’aggiudicatario.

Il procedimento di liberazione di cui all’art. 560 c.p.c. si presta ad essere più veloce rispetto a quello di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c. non solo in quanto scevro dalle ritualità e dagli adempimenti ivi previsti, ma anche per via della particolare natura della figura del soggetto cui viene affidata la gestione.

Il Ruolo Chiave dei Custodi Giudiziari

Come la riforma ha potenziato il ruolo dei custodi giudiziari.

Il custode giudiziario, infatti, agisce con le funzioni e la responsabilità di un pubblico ufficiale ed è sottoposto, altresì, al controllo del giudice dell’esecuzione. Tuttavia, non essendo un dipendente pubblico ma un professionista privato, ha tutto l’interesse ad adempiere sollecitamente e bene il proprio incarico, al fine di poter conseguire quanto prima il proprio compenso. Le sue competenze, inoltre, non sono autodeterminate bensì soggette a liquidazione da parte del giudice all’esito dell’attività prestata e sulla base di un tariffario normativamente previsto.

Deformalizzazione del Procedimento di Liberazione e i vantaggi della Liberazione Deformalizzata

Alla luce di un tanto, ci si domanda se non sia il caso di applicare l’impianto normativo della liberazione deformalizzata di cui all’art. 560 c.p.c. e i relativi benefici in termini di celerità, anche ai procedimenti di rilascio a seguito della convalida dello sfratto, affidando la gestione al custode giudiziario in un nuovo ipotetico art. 608 ter c.p.c.

Solamente in difetto di specifica istanza del locatore, l’esecuzione continuerebbe ad essere rimessa all’ufficiale giudiziario con le formalità di cui agli art. 605 e ss. c.p.c.

Il custode ben potrebbe essere scelto nell’elenco dei professionisti delegabili alle operazioni di vendita di beni immobili pignorati, stante la coincidenza delle due figure in capo al medesimo professionista di cui al nuovo art. 559 c.p.c. La nuova formulazione dell’art. 179 ter disp. att. c.p.c., inoltre, garantirebbe una adeguata competenza dei professionisti alla luce degli oneri formativi permanenti previsti per gli iscritti negli elenchi, la cui tenuta è affidata a specifiche commissioni di controllo.

Tale riforma, inoltre, sarebbe priva di oneri finanziari per lo Stato e permetterebbe di garantire, in una prospettiva di coerenza del sistema normativo, la parità di trattamento tra i due procedimenti liberatori sopra citati. In tal modo si dimostrerebbe di voler riconoscere la medesima dignità e protezione tanto al diritto del creditore procedente in un’esecuzione immobiliare -giovato dalla maggior appetibilità del bene staggito in caso di rapida liberazione- quanto al diritto del proprietario di riavere la disponibilità del proprio immobile in tempi ragionevoli.

Richiesta di Cambiamenti nell'Esecuzione degli Sfratti

Tra le cinque priorità a tutela del patrimonio immobiliare, recentemente rappresentate da Confedilizia al nuovo Governo, vi è anche la richiesta di affidamento dell’esecuzione degli sfratti a soggetti diversi dagli ufficiali giudiziari.

I custodi giudiziari offrono un’efficace alternativa.


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