LA CONSULTA DEMOLISCE LE DISCRIMINAZIONI PER I MINORI ADOTTIVI

di Manuela Zanussi

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RICONOSCIUTO IL LEGAME PARENTALE CON LA FAMIGLIA DELL’ ADOTTANTE

Non più solo nei minori in stato di abbandono nell’ipotesi in cui i genitori, coppia sposata, siano incapaci di assistere materialmente e moralmente la prole. 

Oggi anche nei casi di “adozioni in casi particolari” viene tolta di mezzo dalla Consulta la disuguaglianza: anche i bambini orfani di entrambi i genitori giuridici, i bambini gravemente disabili, i nati da un precedente matrimonio e quelli che vivono con il coniuge del genitore biologico, ovvero anche nelle ipotesi in cui l’adozione avviene a favore di coppie conviventi, anche formate da persone dello stesso sesso, o da single, come avviene frequentemente nelle ipotesi di stepchild adoption. Queste le quattro diverse categorie di minori adottabili che la Legge del 1983 sulle adozioni sussume nella norma dell'art. 55 dei c.d. "casi particolari".

A queste categorie la Corte Costituzionale si è recentemente rivolta intervenendo con una declaratoria di incostituzionalità da tempo attesa, palesandosi nella legge sull’adozione una chiara violazione degli artt. 3, 31 comma secondo e 117 della Costituzione e dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità delle citate disposizioni nella parte in cui non introducono alcun rapporto civile di parentela tra adottato e parenti dell'adottante

Con Comunicato dell'ufficio stampa del 25 febbraio 2022, la Consulta ha anticipato la pronuncia del 24 febbraio 2022 (relatrice dott.ssa Emanuela Navarretta), che sta per essere pubblicata, con cui è stato dichiarato incostituzionale sia l'art. 55 Legge n. 184 del 1983 che l'art. 300, comma secondo, del Codice Civile nella parte in cui discriminavano il minore che, seppure adottato, proprio perché trattavasi di adozione nei "casi particolari" di cui al citato art. 55, vedeva costituito il legame giuridico solo tra adottante ed adottato, ma non vedeva crearsi rapporti parentali con i parenti dell'adottante. 

Le evidenti conseguenze discriminatorie si ponevano a danno dei minori adottati in casi particolari sia in termini personali che patrimoniali, tra cui l’esclusione dagli effetti successori dai membri della famiglia dell’adottante, oltre che il pregiudizio alle relazioni affettive, alla propria identità personale parentale e alla quotidianità del suo vivere nella famiglia dell’adottante.  

Filtra dalla Corte Costituzionale che la motivazione della pronuncia avrebbe espressamente fatto riferimento alla necessità costituzionale che "tutti i bambini adottati devono avere un legame giuridico con i parenti del genitore adottante".

Ed infatti continua il comunicato della Consulta:

"il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell'adottante discrimina il bambino adottato e lo priva di relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale"

Il caso a quo era stato posto dal Tribunale di Bologna; la vicenda era quella di due gemelle nate all’estero da una coppia formata da due uomini (c.d. maternità surrogata). Dopo la loro nascita il “padre sociale” chiedeva al Tribunale di Bologna il riconoscimento non solo del vincolo di paternità (derivante dall’adozione in casi particolari) tra lui e le bambine, ma anche tra le bambine e tutti i membri della propria famiglia.

Il Tribunale di minorenni di Bologna, visto il dato letterale delle norme in essere, dubitando della legittimità costituzionale della norma sollevava la questione alla Corte Costituzionale, sottolineando che, qualora non rimossa da una pronuncia di incostituzionalità, la disposizione avrebbe leso, discriminandole, le gemelline figlie di persone omosessuali. Nel giudizio sono intervenute a sostegno della declaratoria di incostituzionalità anche le associazioni a tutela dei diritti delle famiglie same sex.

In attesa di leggere compiutamente il testo integrale della sentenza, va riconosciuto che, ancora una volta, per via giurisprudenziale viene compiuto un altro passo avanti verso la completa equiparazione dei minori, in attesa di interventi normativi del Legislatore che non tarderanno a venire anche rispetto alla più ampia riforma del procedimento di famiglia e minorile.

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