L’irragionevole durata del processo è diventata legge

di Lorena Puccetti

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La c.d. legge spazza-corrotti fa piazza pulita della prescrizione

Per effetto di un emendamento inserito nella Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, intitolata “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, la riforma della prescrizione è divenuta legge.

La nuova disciplina, contenuta nell’art. 1, lett. d), e), f) della citata legge, entrerà in vigore il 1 gennaio 2020 mentre, sino a tale data, continuerà a essere applicata la c.d. riforma Orlando.

Dal punto di vista formale, la nuova normativa non incide sull’impianto complessivo dell’istituto, come disegnato dalla ex Cirielli, limitandosi a intervenire sugli artt. 158, 159 e 160 del codice penale. Nella sostanza, tuttavia, la nuova legge è destinata ad avere una portata dirompente sul termine prescrizionale del reato.

La principale novità della riforma Orlando, infatti, era rappresentata dall'introduzione di un periodo di sospensione del decorso della prescrizione, derivante dalla pronuncia di condanna sia di primo che di secondo grado.

La recente riforma, invece, pur intervenendo sul testo dell’art. 159 c.p., non prevede tecnicamente un periodo di sospensione esaurito il quale il termine prescrizionale ricomincia a decorrere.

Piuttosto, il novellato art. 159 c.p., il quale stabilisce che «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna», individua un nuovo termine finale della prescrizione.

In pratica due sono gli aspetti innovativi. Da un lato qualunque sentenza, e non più solo quella di condanna, è idonea a “sospendere” il termine prescrizionale. Ma soprattutto, non di sospensione si tratta bensì del fatto che, dopo la sentenza di primo grado, la prescrizione non potrà più maturare.

E’ evidente che, senza più la scure della prescrizione, la fase d’appello e quella di cassazione potranno durare molto più a lungo di quanto avvenga oggi, in palese spregio del diritto di ciascun cittadino alla ragionevole durata del processo.

In conclusione, la sentenza di primo grado emessa prima dello spirare del termine prescrizionale, getta il condannato, ma anche l’assolto, nel limbo dell’eterna attesa del giudizio finale.      

Avv. Lorena Puccetti – Foro di Vicenza

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