L’INACCETTABILE ATTACCO AL PRINCIPIO DI DIRITTO DELL’OBBLIGATORIETA’ DELLA DIFESA TECNICA NEL PROCEDIMENTO PENALE

di Marco Lepri

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Può un Giudice, in un avviso di fissazione di udienza, avvertire l’indagato della possibilità di risparmiare sulle spese legali rinunciando al diritto di difesa? Un’assurdità giuridica alla quale mai gli Avvocati avrebbero pensato di assistere. 

Eppure è avvenuto. E pare anche che sia una prassi, recente ma ricorrente, di alcuni Giudici appartenenti all’Ufficio Gip del Tribunale di Roma.

Si riporta, per completezza, il testo letterale:

“La persona indagata che, come suo diritto, non voglia comparire all’udienza e voglia limitarsi ad attendere la decisione del Giudice senza trovarsi nella condizione di dover retribuire il Difensore d’ufficio, contatti quindi il Difensore come sopra nominatole e lo inviti espressamente e formalmente, a mezzo Posta Elettronica Certificata o racc. A.R. o in altro documentato modo, a non comparire all’udienza fissata ed in generale a non svolgere alcuna attività difensiva.”

Potrebbe sembrare, ai non addetti ai lavori, una manifestazione di diligenza del buon pater familias, al quale i Giudici coinvolti hanno probabilmente pensato di ispirarsi nell’avanzare questo tipo di ‘consiglio’, peccato, però, che esso cozzi, in maniera tanto pericolosa quanto nociva, con i fondamentali principi di legge in materia di obbligatorietà della difesa tecnica di cui all’art. 24 Cost. ed agli artt. 96 e 97 del C.p.p..

Vale sicuramente la pena ricordare come queste norme di legge sanciscano l’obbligo della nomina di un tecnico (leggasi Avvocato) nel procedimento penale (compresa l’udienza camerale fissata per la decisione sulla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., come nel caso che ci interessa) a tutela della persona indagata/imputata che normalmente non ha conoscenza delle norme giuridiche che disciplinano il procedimento penale.

Ed infatti, per stabilire se è necessaria, e/o quantomeno opportuna, la presenza del difensore in udienza, la presentazione di memorie, di documenti, etc. a tutela dell’indagato, è indispensabile l’opera di un professionista, Avvocato penalista, che esamini gli atti processuali (attività difensiva obbligatoria, questa, indispensabile ed irrinunciabile sia per il tecnico che per la parte assistita, sempre e comunque), essendo del tutto insufficiente il mero parere dell’interessato, deviato, tra l’altro, dall’indotta preoccupazione economica.

Bisogna ricordare, allo stesso tempo, che non vi è alcuna norma di legge che preveda che il Giudice dia il tipo di avviso in questione, essendo tenuta l’A.G. a fornire esclusivamente le avvertenze previste dal codice.

Pertanto, oltre all’irritualità formale, la condotta del Magistrato si caratterizza per l’ancor più grave e nefasto effetto sostanziale che rischia di produrre, in nome del risparmio economico, con lo svilimento più totale del ruolo costituzionale svolto dall’ultimo baluardo del diritto di difesa nell’ambito del c.d. giusto processo, il Difensore di Ufficio.

Questo avviso di fissazione di udienza datato 26 gennaio 2023, incorso negli onori/orrori della cronaca forense, trae anche in inganno l’indagato sull’obbligatorietà di retribuire personalmente il difensore di ufficio, in quanto, quando rappresenta la possibilità di usufruire del patrocinio a spese dello Stato, fa menzione soltanto del difensore di fiducia (“omissis … è possibile chiedere, con le modalità e le forme di cui agli artt. 78 e 79 DPR 115/02, il patrocinio a spese dello Stato e quindi che il difensore di fiducia, scelto nelle forme e nell’ambito dell’albo speciale di cui al DPR 115/02, sia retribuito dallo Stato”), per cui la persona sottoposta ad indagini è portata a pensare che il difensore di ufficio debba per forza essere pagato personalmente dallo stesso nel caso di svolgimento di attività difensiva, a maggior ragione a seguito dell’avviso che qui si sta criticando, mentre è evidente che il patrocinio a spese dello Stato possa e debba essere garantito anche dal difensore di ufficio.

Ma ancora il Giudice in questione non tiene conto del fatto che il difensore nominato d’ufficio ha l’obbligo professionale e deontologico di esaminare gli atti nell’interesse del proprio assistito, non potendosi sottrarre agli stessi se non quando viene nominato un difensore di fiducia, e non certo perché gli viene richiesto dalla stessa parte, tra l’altro per motivi economici.

Ma l’aspetto forse più sconveniente e sconcertante di tale vicenda è il sotteso e latente giudizio di sostanziale disonestà che si palesa nei confronti dei difensori di ufficio laddove il G.I.P. raccomanda all’indagato di invitare il difensore nominato dalla stessa A.G. a non svolgere alcuna attività difensiva con modalità ufficiali e documentate. Il tutto evidenziato in grassetto. Oltre all’evidente, inopportuna ed ingiustificata ingerenza del Giudice nei rapporti tra parte e difensore, il ‘consiglio’ di utilizzare modalità documentate fa chiaro riferimento alla possibilità/probabilità che il difensore possa successivamente negare di essere stato invitato a non svolgere alcuna attività difensiva, qualora tale invito gli sia stato rivolto magari solo verbalmente o, comunque, in maniera non documentabile, al fine di garantirsi lo stesso i propri compensi per un’attività svolta ma non voluta dall’interessato.

Il mondo dell’Avvocatura tutto è insorto, pesantemente e giustamente, contro queste gravi e preoccupanti manifestazioni di insensibilità nei confronti del diritto di difesa (tecnica) e di dispregio nei confronti dei Difensori di Ufficio, rivolgendosi alle massime Autorità competenti in materia di Giustizia, sia a livello locale che nazionale, compreso lo stesso Ministro della Giustizia. E’ insorto in misura tale, quindi, da far ritenere che tali manifestazioni saranno immediatamente soppresse e non avranno seguito. Forse.


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