Il versamento facoltativo previsto dall'art. 9 del Regolamento di attuazione dell'art. 21 L.P.

di Avv. Gabriele Bonafede

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L’iscritto che decida di avvalersi di detta facoltà avrà, comunque, la possibilità di ottenere il riconoscimento dell’intero anno di anzianità corrispondendo l’ulteriore 50% del contributo soggettivo dovuto entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo all’ottavo anno di iscrizione alla Cassa.
Le somme dovute saranno prive di interessi in caso di versamento effettuato nel corso dell’anno solare successivo a quello in cui sono maturate; maggiorate degli interessi, calcolati semestralmente al tasso fisso del 2,75% annuo, in caso di versamento successivo.
Fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo all’ottavo anno di iscrizione l’iscritto potrà generare e stampare i MAV, comprensivi di interessi calcolati semestralmente al 30 giugno e al 31 dicembre, direttamente dalla sezione “Accessi Riservati/Posizione Personale”  del sito di Cassa Forense.
In nessun caso si applicheranno sanzioni.
In ogni caso, qualora nel corso dei primi otto anni di iscrizione l’iscritto percepisca, per uno o più anni, un reddito professionale superiore a € 10.300,00, sarà tenuto a pagare per intero il contributo soggettivo previsto dall’art. 7 per quella annualità maturando per intero l’anzianità contributiva.

Per maggior chiarezza cerchiamo di fare alcuni esempi pratici, allegando tabella riassuntiva

1)  Avvocato al primo anno di iscrizione con reddito professionale inferiore a € 10.300,00 che decida di versare il 50% del contributo    dovuto:

- matura 6 mesi di anzianità contributiva;

- potrà maturare gli ulteriori 6 mesi pagando il restante 50%, senza interessi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo (anno di presentazione del modello 5);


- potrà maturare gli ulteriori 6 mesi pagando il restante 50% - maggiorato di interessi convenzionali al 2,75% annuo calcolati semestralmente al 30 giugno e al 31 dicembre - entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo all’ottavo anno di iscrizione (anno di presentazione del modello 5).

 

2) Avvocato al quinto anno di iscrizione con reddito professionale inferiore a € 10.300,00 che decida di versare il 50% del contributo dovuto in tutti e cinque gli anni:

- matura 2,5 anni di anzianità contributiva (6 mesi per ciascun anno);

- potrà maturare ulteriori 6 mesi pagando il restante 50% del contributo dovuto per il quinto anno, senza interessi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo(anno di presentazione del modello 5);

- potrà maturare fino a 2,5 anni di anzianità pagando il 50% dei contributi dovuti per i 5 anni- maggiorato di interessi convenzionali al 2,75% annuo calcolati semestralmente al 30 giugno e al 31 dicembre - entro il 31 dicembre del nono anno di iscrizione.

3)  Avvocato all’ottavo anno di iscrizione con reddito professionale inferiore a € 10.300,00 che decida di versare solo il 50% del contributo dovuto in tutti e otto gli anni:

- matura 4 anni di anzianità contributiva (6 mesi per ciascun anno);

- potrà maturare ulteriori 6 mesi pagando il restante 50% del contributo dovuto per l’ottavo anno, senza interessi, entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo all’ottavo anno di iscrizione (anno di presentazione del modello 5);

- potrà maturare fino a 3,5 anni (6 mesi per ciascun anno) di anzianità pagando il 50% dei contributi dei primi 7 anni - maggiorato di interessi convenzionali al 2,75% annuo calcolati semestralmente al 30 giugno e al 31 dicembre - entro il 31 dicembre dell’ anno solare successivo all’ottavo.

Avv. Gabriele Bonafede - Delegato di Cassa Forense

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