Gabriele Bonafede

Il versamento facoltativo previsto dall'art. 9 del Regolamento di attuazione dell'art. 21 L.P.

Gli art. 8 e 9 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 della Legge Professionale consentono agli avvocati che si iscrivono a Cassa Forense ed abbiano reddito professionale inferiore a € 10.300,00, di pagare il contributo soggettivo ridotto al 50% rispetto a quello ordinariamente previsto all’art. 7, maturando solo 6 mesi di anzianità previdenziale.
Detta misura è limitata ai primi 8 anni di iscrizione obbligatoria alla Cassa, anche non consecutivi, coincidenti con l’iscrizione all’Albo.

Le prestazioni contributive per i pensionati di vecchiaia: art. 13 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali

A seguito dell’approvazione della riforma previdenziale del 2012, il Comitato dei Delegati di Cassa ha deliberato in data 24 ottobre 2014 e in data 26 giugno 2015, l’introduzione di un nuovo istituto, disciplinato dall’art. 13 del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali, che prevede, a decorrere dal 2013, la parziale valorizzazione della contribuzione soggettiva versata dagli iscritti dopo il pensionamento di vecchiaia.

Il contributo minimo integrativo, oltre a quello soggettivo, può essere detratto in sede di dichiarazione dei redditi?

In linea generale, il contributo integrativo non è deducibile ai fini fiscali. Tuttavia tale deducibilità avviene solo nel caso in cui l’importo versato a titolo di contributo minimo sia maggiore rispetto all’effettivo 4% da applicarsi sul Volume di Affari IVA dichiarato, laddove questi rappresenti un costo.

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