Le prestazioni contributive per i pensionati di vecchiaia: art. 13 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali

di Avv. Gabriele Bonafede

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I pensionati di vecchiaia, sia retributiva che contributiva, che continuino nell'esercizio della professione, come è risaputo sono tenuti a versare, dal primo anno successivo alla maturazione del diritto a pensione o dell’ultimo supplemento ove previsto, il contributo soggettivo sul reddito professionale dichiarato nella misura pari del 7,25% (7,50% a partire dal 2021) fino al previsto tetto reddituale (per l’anno 2019 pari a € 100.200,00), più il 3% sulla parte di reddito eccedente il tetto.

A seguito dell’approvazione della riforma previdenziale del 2012, il Comitato dei Delegati di Cassa ha deliberato in data 24 ottobre 2014 e in data 26 giugno 2015, l’introduzione di un nuovo istituto, disciplinato dall’art. 13 del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali, che prevede, a decorrere dal 2013, la parziale valorizzazione della contribuzione soggettiva versata dagli iscritti dopo il pensionamento di vecchiaia.

L’indennità viene calcolata sulla quota di reddito professionale dichiarato fino al tetto reddituale nella misura pari al 2% fino all’anno 2016, 2,25% fino all’anno 2020, 2,50% dall’anno 2021 e determinata rivalutando il montante dei contributi versati con il metodo di calcolo contributivo previsto dalla L. 335/95.

La restante percentuale del 5%, versata dopo il pensionamento a titolo di contributo soggettivo, resta destinata a solidarietà.

La prestazione, che sarà liquidata in unica soluzione, dovrà essere richiesta dall'iscritto dopo la cancellazione da tutti gli Albi o, in caso di premorienza, dagli eredi.

Avv. Gabriele Bonafede – Foro di Firenze


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