Fatture elettroniche e privacy

di Giovanni Cerri - Stefano Gualandi

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Il Garante della privacy è critico sull'intero sistema che presiede la fatturazione elettronica, comprese le modalità di trasmissione di cui anela un ripensamento e ciò, testualmente: “ Attesi i rischi elevati per le libertà e i diritti degli interessati, risulta pertanto avvertire l’Agenzia delle Entrate, titolare del trattamento, del fatto che i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito della fatturazione elettronica, così come attualmente delineati, possano violare le disposizioni del Regolamento (GDPR) di cui agli artt. 5, 6 § 3, lett. b) 9, § 2 lett. g), 13,14,25 e 32, ingiungendole di far conoscere all’Autorità (Garante Privacy) le iniziative assunte affinché i predetti trattamenti siano resi conformi alle richiamate disposizioni allorché gli obblighi di fatturazione elettronica divengano pienamente operativi”.

Il linguaggio, volutamente criptico ed ostico per gli stessi iniziati, nativi digitali o meno, non nasconde il fatto che molte delle criticità evidenziate dal Garante, nonostante il sistema sia già a regime, non risultano per nulla superate.

In particolare il Garante (oggi in prorogatio) quanto alle fatture degli avvocati penalisti se ne è ex professo occupato coi provvedimenti 15.11.2018 e 20.12.2018, atteso che quei documenti fiscali riportano informazioni dettagliate sulla prestazione professionale resa. 

Ciò in particolar modo quando, nel rispetto del principio di inerenza fiscale, l’avvocato penalista sia officiato della difesa degli amministratori o dirigenti di società in funzione della carica o del ruolo rivestito nella società.

Come non condividere che la completa elencazione della prestazione, con le diciture di prassi afferenti il procedimento penale ove si è prestata la difesa, importi un disvelamento di dati e notizie sensibili/riservati che potrebbero essere portati a conoscenza di terzi, per la fragilità del sistema del trattamento presso il responsabile (Agenzia delle Entrate) di cui effettivamente l’Autorità pare non fidarsi troppo per la penetrabilità dei dati contenuti nel database erariale. 

Del resto, non a caso, il Garante suggerisce agli avvocati penalisti di attenersi nella fatturazione elettronica a principi d’integrità, minimizzazione e riservatezza, addirittura, si dice consigliabile l’adozione di sistemi in grado di rendere anonimi o crittografati i dati dei clienti inseriti nella descrizione della prestazione.

Una soluzione potrebbe essere quella di descrivere nel dettaglio la prestazione effettuata in sede di pro-forma da inviare al cliente, con la specifica ed analitica descrizione del procedimento e delle attività espletate, per poi meramente richiamare nella fattura elettronica la nota pro-forma inviata in certa data, senza alcun richiamo al procedimento ove si è patrocinato. 

Il cliente avrà l’avvertenza di allegare alla fattura elettronica ricevuta dal sistema la detta nota pro-forma, così consentendo di acclarare in futuro, in caso di verifica, il principio di inerenza fiscale. 

Del resto l’Agenzia delle Entrate ritiene che la nota pro-forma, purché contenente le indicazioni di cui all’art. 21 comma 4 lett. a DPR n. 633/1972), costituisca un documento idoneo a giustificare il differimento dell’emissione della fattura elettronica (cfr. FAQ sulle fatture elettroniche in Italia Oggi, 24 luglio 2019, pag. 32).

A proposito del differimento giova dar conto di una meritoria autorizzata buona prassi, cui si perviene coordinando le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate (Italia Oggi, 24 luglio 2019, cit.): se un professionista riceve un bonifico durante le ferie estive del mese di agosto, per una prestazione già resa, potrà fatturare in via differita entro il 15 di settembre, previa emissione della fattura pro-forma.

Avv. Giovanni Cerri – Delegato Cassa Forense

Avv. Stefano Gualandi – Foro di Bologna


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