Dirigente e Delegato alla Sicurezza: Analisi delle Differenze Sostanziali e dei Regimi di Responsabilità

di Francesco Poggi

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Nel panorama della sicurezza sul lavoro, le figure del dirigente e del delegato, pur contribuendo entrambe alla gestione dei rischi, sono soggette a regimi di responsabilità profondamente diversi. Comprendere queste differenze è essenziale per una corretta attribuzione dei compiti e per la gestione delle posizioni di garanzia all’interno di un’organizzazione. La posizione di garanzia in ambito di sicurezza sul lavoro è l’obbligo giuridico, gravante principalmente sul datore di lavoro e sul dirigente, di adottare le misure di sicurezza, di vigilare sulla loro corretta osservanza e di controllarne l’efficacia, al fine di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o riducendo al minimo i rischi connessi all’attività lavorativa.

La distinzione tra Dirigente e Delegato alla Sicurezza non è dunque puramente terminologica, ma incide sulla fonte della responsabilità, sul suo perimetro e, soprattutto, sugli effetti che la loro nomina produce sulla posizione del datore di lavoro.

La Fonte della Posizione di Garanzia: Originaria vs. Derivativa

La differenza più radicale tra dirigente e delegato risiede nell’origine della loro posizione di garanzia.

  • Dirigente: Responsabilità a Titolo Originario (iure proprio)

La posizione di garanzia del dirigente nasce direttamente dalla legge, in particolare dal combinato disposto degli articoli 2 e 18 del D.Lgs. 81/2008. La sua responsabilità non dipende da un atto di trasferimento di poteri da parte del datore di lavoro, ma è intrinsecamente legata alla funzione che ricopre nell’organigramma aziendale e ai poteri gestionali e organizzativi che esercita di fatto. In altre parole, si è dirigenti (e quindi garanti) perché si attuano le direttive del datore di lavoro, organizzando e vigilando sull'attività lavorativa. Un dirigente non può esimersi da responsabilità sostenendo di non aver ricevuto una delega formale.

  • Delegato: Responsabilità a Titolo Derivativo

La posizione di garanzia del delegato, al contrario, non è automatica ma deriva da un atto negoziale specifico: la delega di funzioni ai sensi dell’articolo 16 del TUS. La sua responsabilità è circoscritta all’oggetto della delega e sussiste solo se l’atto di delega è valido ed efficace e rispetta tutti i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge (atto scritto, autonomia di spesa, ecc.). La sua posizione di garanzia è, per così dire, “presa in prestito” da quella del datore di lavoro.

L’Effetto sulla Responsabilità del Datore di Lavoro

Questa distinzione fondamentale si riflette direttamente sulla posizione del datore di lavoro:

  • Con la Nomina di un Dirigente, il datore di lavoro non trasferisce la propria posizione di garanzia e, di per sé, non è esonerato dalle proprie responsabilità. Le posizioni di garanzia del datore di lavoro e del dirigente sono autonome, distinte e coesistono. In caso di infortunio, entrambi potrebbero essere chiamati a rispondere per le rispettive omissioni. Le posizioni di garanzia dell’uno e dell’altro dono come “due binari paralleli”, dove l’accertamento della responsabilità di uno non esclude quella dell’altro.
  • Con la Nomina di un Delegato, il datore di lavoro trasferisce la posizione di garanzia per le materie delegate. Per tali ambiti, il datore di lavoro è in gran parte liberato dalla responsabilità diretta, che viene assunta dal delegato. Sul datore di lavoro residua unicamente un obbligo di “alta vigilanza” e una potenziale responsabilità per culpa in eligendo o in vigilando. La responsabilità per le funzioni delegate si “sposta” dal delegante al delegato.  Per il datore di lavoro, una delega di funzioni validamente strutturata può risultare più affrancante sotto il profilo della responsabilità diretta, ferma restando la permanenza dell’obbligo di alta vigilanza.

In sintesi, la nomina di un dirigente crea un nuovo centro di responsabilità autonomo che si affianca a quello del datore di lavoro, mentre la delega di funzioni sposta una porzione della responsabilità del datore di lavoro su un altro soggetto.

Dottor Francesco Poggi

 

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