COPPIE OMOGENITORIALI: FILIAZIONE E RESPONSABILITÀ GENITORIALE

di Barbara Melinato - Alessandra Maniscalco Basile

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Partiamo da una premessa: il tema è scottante e di difficilissima soluzione. Ma proprio per questo il dovere della società civile e per essa dell’avvocatura è quello di individuare i problemi e provare ad ipotizzare soluzioni.

L’utilizzo delle tecniche di procreazione medicalmente assistita ha cambiato il modo di intendere la relazione familiare, non più e non solo il legame biologico o il vincolo adottivo, oggi assistiamo al formarsi di altri contesti familiari all’interno dei quali lo status di figlio richiede tutela.

Tuttavia, allo stato attuale, visti i limiti all’accesso alla PMA previsti dalla L.40/2004,non esiste nel nostro ordinamento alcuna previsione che tuteli gli interessi, anche di natura relazionale ed economica, dei minori che nascono in una famiglia omogenitoriale, con conseguente ingiustificata discriminazione dei figli minori delle coppie omoaffettive, in contrasto con i principi di unicità dello status di figlio.

Se da un lato il genitore intenzionale si è liberamente impegnato ad accogliere il minore assumendosene le responsabilità, dall’altro lato la mancata tutela di questo rapporto lede il diritto del minore all’identità e alla conservazione di una stabilità affettiva, relazionale e sociale con il genitore acquisito.

Non c’è, infatti, una norma che attribuisca responsabilità genitoriale al genitore sociale o intenzionale: a parte il caso di figlio nato all’estero il cui atto di nascita (formato all’estero) venga trascritto in Italia, nel nostro sistema i minori nati da PMA effettuata da coppie omogenitoriali risultano giuridicamente figli solo della madre con cui hanno un legame biologico.

Allo stato, strumento elettivo per la regolamentazione giuridica del rapporto del minore con il genitore intenzionale diventa l’adozione in casi particolari (art.44 L.184/1983), che tuttavia trova il suo limite nel necessario consenso del genitore biologico, il quale potrebbe negarlo all’insorgere di un insanabile conflitto.

Ne deriva, che, in generale, nei casi di scioglimento della coppia omogenitoriale, oltre alla loro identità personale e familiare, i figli perdono una figura che si era assunta la responsabilità di metterli al mondo, con tutte le conseguenze (anche economiche) che ne derivano o che ne sarebbero dovute derivare.

La mancanza del riconoscimento di responsabilità genitoriale in capo alle persone che hanno dato vita a un progetto di procreazione e hanno così determinato la nascita di un bambino si traduce dunque in un danno prima di tutto per quel bambino, che non è riconoscibile da una delle due persone che hanno determinato il suo concepimento, prima ancora che il suo venire al mondo. Quel bambino è destinato a restare incardinato nel rapporto con un solo genitore, vedendo così gravemente compromessa la tutela dei suoi interessi.

E allora è da questa prospettiva, che questo tema va affrontato.

Il vuoto normativo e l’urgenza di un intervento legislativo sono stati evidenziati in più arresti della Corte Costituzionale, che ha via via riconosciuto che “il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa” (sent.162/2014).

Tra le più recenti, con le sentenze n. 32 e 33/2021 la Corte Costituzionale ha da un lato dichiarato l’inammissibilità delle questioni sollevate in ragione della discrezionalità del legislatore in materia, dall’altro ha riconosciuto l’esistenza del vuoto di tutela ed evidenziato una serie di argomenti davvero significativi:

- “non è configurabile un divieto costituzionale, per le coppie omosessuali, di accogliere figli”;

- “non esistono neppure certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l’inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore” dovendo la dannosità di tale inserimento essere dimostrata in concreto (sul punto Corte di Cass., sez. I civ., sent. 19599/2016 e Corte Cost. n. 221/2019);

- “Non v’è dubbio, in proposito, che l’interesse di un bambino accudito sin dalla nascita da una coppia che ha condiviso la decisione di farlo venire al mondo è quello di ottenere un riconoscimento giuridico dei legami che, nella realtà fattuale, già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia”

In linea con tali principi, con la sentenza 79/2022 la C. Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.55 L.184/1983 nella parte in cui esclude che l’adozione in casi particolari non stabilisca alcun rapporto civile tra adottato e famiglia dell’adottante.

Le pronunce della Corte Costituzionale e delle Corti di legittimità e di merito volte a dare tutela al minore, evidenziano dunque l’urgenza di un intervento legislativo per trovare “un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana”, tenuto conto degli impegni assunti dal nostro Stato con le Convenzioni internazionali e delle pronunce della CEDU sul tema.

È quindi ora necessario fare un passo avanti e provare costruire la normativa di riferimento.

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