CONSIGLIO DELL’ORDINE: TERZO MANDATO, DIVIETO E CRITERI DI COMPUTO

di Leonardo Carbone

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Le sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza  26 marzo 2021 n, 8566, con riferimento alle elezioni dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, hanno chiarito il criterio di computo dei due mandati che precludono il terzo mandato.

In particolare la problematica  è sulla individuazione del dato temporale necessario per la ripresentazione della candidatura, e cioè se fare riferimento alla durata di svolgimento effettivo del mandato da parte del soggetto interessato oppure   alla durata della precedente consiliatura (soluzione quest’ultima “sposata” dalle sezioni unite della Cassazione).

Con la  riferita sentenza n.8566/2021 le sezioni unite, dopo avere riepilogato tutta la vicenda  legislativa e giurisprudenziale sul limite dei due mandati, affermano che il limite rappresentato dal divieto di presentazione del candidato che abbia già espletato due mandati consecutivi debba essere inteso in senso oggettivo, rilevando, come suggerito anche dall’autorevole interpretazione che della norma è stata offerta dalla Consulta, la necessità di impedire un terzo mandato da parte di chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della consiliatura, per due mandati consecutivi, essendo, quindi, necessario attendere il decorso di una tornata elettorale dopo l’ espletamento del secondo mandato (sebbene non integrale) trovando eccezione tale divieto nella sola ipotesi in cui uno dei precedenti mandati non abbia raggiunto la durata dei due anni.

Nel caso in cui la terza consiliatura  abbia avuto una durata inferiore a quella legale, l’ex consigliere, non presentandosi per la terza volta, può partecipare alla nuova elezione solo se sia trascorso un numero di anni uguale a quello nei quali si è svolto il precedente mandato, garantendo in tal modo che il divieto di presentazione per tre mandati consecutivi non sia eluso, approfittando dell’anomala cessazione anticipata della consiliatura.

E ciò in quanto per la Suprema Corte la ratio del divieto in questione è quella di assicurare la più ampia partecipazione  degli iscritti all’esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l’avvicendamento nell’accesso agli organi di vertice. La Suprema Corte ha risolto la vicenda in questione con l’affermazione del seguente principio di diritto.

Ai fini dell’applicazione della norma di cui al terzo comma dell’art.3 della legge n.113/2017, che prevede che i consiglieri dell’ordine degli avvocati non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, occorre far riferimento alla nozione di andato in senso oggettivo, senza che possa avere rilevo la circostanza che il consigliere già eletto per il secondo mandato si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura, non potendo quindi ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive.

Né può rilevare in senso contrario la diversa previsione del terzo periodo del terzo comma, secondo cui la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato, atteso che la norma mira a rafforzare il divieto di cui al precedente periodo, disponendo che il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata un’immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una fine anticipata rispetto al termine legale, non sia ancora decorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato, sempre inteso come riferito alla durata della consiliatura.

Con la richiamata sentenza  è auspicabile che vi sia la “parola fine” sulla vicenda del doppio mandato.

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista


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