Terzo mandato vietato anche ai componenti del Consiglio Nazionale Forense?

di Leonardo Carbone

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Sui “riflessi” della sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 32781/2018 (e della Corte Costituzionale n.173/2019) sulle elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale Forense, è intervenuto espressamente il Tribunale di Roma che, con provvedimento del 2 settembre 2019 – emesso in un procedimento cautelare ex art.700 c.p.c. - ha “esteso” la limitazione del terzo mandato anche per le elezioni del CNF, sulla base delle medesime motivazioni di cui alla sentenza delle SS.UU. (e  della Corte Costituzionale).

Per il Tribunale capitolino, con il riferito provvedimento, il principio del divieto del terzo mandato consecutivo, con il computo anche dei mandati ante legge n. 247/2012, è sicuramente applicabile “oltre che alle elezioni dei COA, anche alle elezioni del CNF, posto che le sezioni unite hanno preso in considerazione una identica problematica concernente il divieto di rielezione per un terzo mandato consecutivo presente sia nella normativa sulle elezioni dei COA (art.3 della legge n. 113/2017) ….che in quella concernente l’elezione del CNF (art. 34, co.1, secondo periodo, della legge n. 247/2012)…posto che in entrambi i casi, è configurabile il problema della rilevanza o meno, rispetto ai citati divieti, dei mandati espletati nella vigenza delle pregresse normative”. 

E ciò anche se l’art. 34, comma 1, della legge n.247/2012 (che disciplina il limite dei mandati per i componenti del Consiglio Nazionale Forense) non è stato oggetto di esame né da parte delle SS.UU. (con la sentenza n. 32781/2018) che della Corte Costituzionale (con la sentenza n. 173/2019).

Non si può del resto ignorare il richiamo espresso, nella motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, alla normativa di elezione dei componenti del Consiglio Nazionale Forense.

Quanto alle conseguenze derivanti dalla accertata ineleggibilità – rinnovo delle elezioni del CNF ex art.15, comma 3, del D.lgt. n. 383ì2/1944 oppure subentro nel CNF del primo dei non eletti -  il riferito provvedimento del Tribunale di Roma ha optato per la seconda soluzione (subentro del primo dei non eletti), “in applicazione del principio enunciato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24812/2011, applicabile sia alle elezioni dei COA che a quelle del CNF, che ha chiarito l’ambito di applicazione del citato art.15”, ordinando  al “CNF di ammettere quale proprio membro, in via provvisoria” il Ricorrente, primo dei non eletti nel Distretto di Corte d’Appello di Catanzaro.

Al provvedimento in commento, altri ne seguiranno, stante la pendenza di numerosi ricorsi – anche davanti al CNF – sia per le elezioni dei COA che del CNF stesso.

Avv. Leonardo Carbone – Foro di Ascoli


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