CORSI OBBLIGATORI PER TIROCINANTI AVVOCATI, SI AVVICINA LA PARTENZA

di Debora Felici

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Dopo 4 anni di rinvii, si avvicina la data di entrata in vigore dei corsi obbligatori di preparazione all’esame di avvocato previsti dall'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Per effetto del Decreto del Ministero della Giustizia n 80/2020 la data di decorrenza dell’obbligo di frequenza dei corsi di formazione, già rinviata al 31 marzo 2020 dal DM 17/2018, scatterà dopo il 31 marzo 2022.

Gli iscritti nei registri dei praticanti avvocati successivamente al 1° aprile 2022, potranno accedere all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato soltanto dopo aver svolto la pratica forense e frequentato un corso di formazione avente i requisiti indicati dal DM 17/2018 e cioè:

1) organizzato dai consigli dell’ordine degli avvocati, dalle associazioni forensi giudicate idonee e dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali. I corsi sono accreditati dai consigli dell'ordine, sentito il Consiglio nazionale forense, o dallo stesso Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale.

2)di durata minima pari a 160 ore in 18 mesi, con frequenza obbligatoria per l’80 percento. Le lezioni on line sono possibili ma limitate a 50 ore totali e sono previste due verifiche intermedie e una finale, mediante test a risposta multipla.

I corsi sono organizzati dalle scuole forensi o direttamente dagli ordini in collaborazione con le associazioni forensi, con altri ordini del medesimo distretto di Corte d'appello, con fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale o mediante convenzioni con le Università. L’elenco dei corsi istituiti o accreditati deve essere pubblicato dal Consiglio nazionale forense e dai consigli dell'ordine circondariali in un'area dedicata del proprio sito istituzionale, anche tramite la Scuola superiore dell'avvocatura e le scuole forensi.

L’insegnamento comprende contenuti teorici e pratici, organizzati secondo modalità e orari idonei a non pregiudicare l'assistenza del tirocinante alle udienze né la frequenza dello studio professionale per la pratica. I docenti dei corsi sono scelti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato.

 L’avvocato Francesca Sorbi del C.N.F. vicepresidente della FAI - Fondazione dell'Avvocatura Italiana, che da anni segue il settore della formazione professionale forense, ha commentato  “La campanella d’inizio sta per suonare e le Scuole già istituite ed operanti sono pronte. Vi è da chiedersi – e non solo per scaramanzia - se qualche altro ostacolo si frapporrà alla realizzazione di un progetto previsto da legge dello Stato, preparato con serietà e dedizione dall’Istituzione forense, testato in questi anni di “limbo” dalle scuole ordinistiche e non”.

Per la Consigliera Sorbi

“il percorso post universitario deve fornire non solo doverosi approfondimenti sui saperi ma deve anche costituire concreta occasione per acquisire competenze ed abilità non incluse nel piano di studi accademico”.

Un tempo questi insegnamenti erano rimessi al “dominus”, cioè l’avvocato d’esperienza che accoglieva “a bottega” il giovane praticante.

La legge del 2012 prevede che queste competenze siano oggi acquisite tramite le diverse forme alternative di tirocinio e attraverso il percorso formativo professionalizzante obbligatorio offerto dalle scuole forensi gestite dai Consigli degli Ordini e da enti di formazione.

La consigliera Sorbi sottolinea che all’organizzazione delle Scuole si sta lavorando da anni

“unendo le risorse e le passioni di tantissimi Giuristi determinati a fornire alle prossime generazioni di difensori dei diritti, gli strumenti per migliorarsi nel rispetto del ruolo sociale, oltre che professionale, dell’Avvocato.”

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