Chiusura dei Porti: chi può decidere
21/05/2019
Stampa la paginaIl fondamento di diritto internazionale della navigazione marittima è che essa sia e rimanga libera, per consentire così la circolazione e lo scambio di merci e persone.
Solo in acque territoriali le competenti autorità statali possono, e solo in via eccezionale, limitarla.
L’ingresso e l’approdo di navi nei porti è competenza riservata in Italia dall’art. 83 del Codice della navigazione, esclusivamente al Ministro dei Trasporti (oggi delle Infrastrutture e Trasporti, in breve: MIT) che può «limitare o vietare il transito o la sosta di navi mercantili nel mare territoriale per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il ministro dell’Ambiente, per motivi di protezione dell’ambiente marino».
Anche per motivi di ordine pubblico (comprovato, attuale e imminente), senza un apposito decreto del MIT che li chiuda, i porti italiani non sono chiusi ma aperti.
Il Ministro dell’Interno se non può chiudere i porti però, in quanto autorità competente sul controllo dell’immigrazione e la sicurezza pubblica, vi può vietare lo sbarco di persone, sempre comunque per comprovate e limitate ragioni, di ordine pubblico e/o sicurezza pubblica.
Tale potere del Viminale è riconosciuto nella direttiva SOP 009/15, in cui il Ministro dell’Interno è l’autorità per l’individuazione senza ritardo del POS – Place of Safety (luogo sicuro) di sbarco dei naufraghi - nell’ambito di operazioni SAR (ricerca e soccorso) connesse ai flussi migratori via mare, coordinate da IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Center – Centrale Operativa del Comando Generale della Guardia Costiera, a Roma, dipendente dal MIT) ed effettuate con il concorso di unità navali (private o dello Stato, italiane o straniere).
Così la direttiva, sorta dal “Tavolo tecnico di coordinamento del contrasto all’immigrazione illegale via mare” con tutti gli enti interessati, applica le disposizioni delle Convenzioni internazionali UNCLOS, SOLAS e SAR, e le discendenti Linee guida IMO (Risoluzione MSC 167-78) - per le quali l’operazione SAR può considerarsi conclusa solo con l’arrivo dei naufraghi nel “luogo sicuro” designato - e la “raccomandazione” IMO agli Stati per “minimizzare i tempi per il trasporto delle persone soccorse in un luogo sicuro e per evitare indebiti ritardi nello svolgimento delle operazioni di sbarco delle stesse a causa di adempimenti formali o di altre attività che fanno capo a diverse Autorità” (connessi agli sbarchi vi sono profili sanitari, logistici e di ordine pubblico): in Italia al Min. dell’Interno (con le Prefetture).
Avv. Francesco Miraglia – Foro di Roma - Presidente Associazione Ufficiali Complemento Guardia Costiera