Assegno di divorzio: addio al tenore di vita

di Teresa Amoroso

Stampa la pagina
foto

L’assegno divorzile è stato previsto dalla  Legge 898/1970. L’art. 5,  comma 6:

“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive”.

La ratio di tale istituto, tradizionalmente legato al tenore di vita della coppia, risiede nella sua funzione assistenziale: il coniuge economicamente debole ha diritto alla corresponsione di un sussidio assistenziale (assegno divorzile ) La Giurisprudenza, molto corposa sul punto, trattandosi di fattispecie molto ricorrente, per molti anni ha tenuto in gran conto il criterio del tenore di vita e del principio che il coniuge più ricco dovesse in ogni caso sostenere il più debole, pervenendo, con il tempo, al suo superamento. Allo stato attuale ed in estrema sintesi i canoni che presiedono al riconoscimento, o meno, dell’assegno divorzile sono:

Criterio di indipendenza economica 

La sentenza della Suprema Corte n. 11504 del 2017, (c.d.sentenza Grilli), ha segnato il superamento del criterio del tenore di vita: l’autosufficienza economica del richiedente segna un punto di caduta della pretesa dell’assegno divorzile. Pertanto, in relazione alla  statuizione dell’assegno, il Giudice dovrà informarsi al principio di autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi, sicché il richiedente autosufficiente non è legittimato alla richiesta di un contributo a carico dell’altro coniuge.

Tanto perché il parametro relativo alla corresponsione dell’assegno divorzile legato al tenore di vita tenuto dal coniuge debole in costanza di matrimonio collideva con più principi di diritto e con l’istituto stesso del divorzio, in quanto la pronuncia dello stesso  estingue il matrimonio, determinando il venir meno dei rapporti patrimoniali ed assistenziali tra i coniugi, inderogabili in costanza di matrimonio (ma non successivamente).

Criterio dell'effettivo contributo versato in costanza  di matrimonio

In seguito  la stessa Cassazione, con sentenza n. 18287 del 2018, ha  statuito che i Giudici, chiamati a decidere l’ammontare dell’assegno divorzile, devono prendere in considerazione il contributo dato dal coniuge cosiddetto più debole durante il matrimonio in funzione compensativa e non solo assistenziale, considerando le sue prospettive professionali sacrificate per aver dato particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune.

Gli ermellini hanno così confermato il superamento del concetto del tenore di vita come criterio cardine per il riconoscimento dell’assegno divorzile.

Criterio del soddisfacimento di esigenze di vita dignitosa.

La medesima Suprema Corte, con sentenza 24934 del 2019,confermando l’abbandono definitivo del criterio del tenore di vita, ha ribadito che la funzione riequilibatrice non può dipendere esclusivamente dalla disparità economica degli ex coniugiIn sostanza, che l’ex sia ricco non giustifica il vitalizio in capo all'altro coniuge e l’assegno deve essere attribuito (e quantificato) unicamente al fine di soddisfare le esigenze di vita dignitosa del coniuge richiedente.

In conclusione l’assegno divorzile spetta solo in caso di non indipendenza economica dell’ex coniuge, non bastando il mero squilibrio economico, il c.d. divario reddituale.

Esso va quantificato tenendo conto del contributo prestato durante il matrimonio ai fini della formazione del patrimonio comune e non delle possibilità economiche del coniuge c.d. “ricco”, il quale ha, tuttavia, l’obbligo di garantire al coniuge debole i mezzi necessari per una vita dignitosa.

Avv. Teresa Amoroso - Foro di S. Maria Capua Vetere


Altri in DIRITTO