ANOMALIE NEI MODELLI DICHIARATIVI ISA E QUADRO RS: LA COMPLESSA SITUAZIONE DELLE LETTERE DI COMPLIANCE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

di Filippo Mengucci

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Le Nuove Lettere di Compliance Fiscale dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nell’ottica di un costante ampliamento del dialogo con i contribuenti ha avviato una massiva campagna informativa inviando a tappeto nuove lettere di compliance fiscale.

I Destinatari delle Lettere di Compliance Fiscale

Destinatari delle missive sono i professionisti tenuti all’applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), ovvero i titolari di partita iva che stiano esercitando l’attività di lavoro autonomo e coloro che applicano il regime

Più nello specifico, il 23 giugno 2023 l’Ade ha pubblicato il provvedimento n. 231840, con il quale annuncia l’invio di lettere per segnalare ai contribuenti possibili anomalie dei dati dichiarati ai fini ISA per il triennio 2019 – 2020 – 2021, anomalie rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni sia altre fonti informative disponibili.

Il provvedimento pubblicato a cura dell’Agenzia delle Entrate, fornisce le fattispecie tipologiche delle anomalie ed illustra le modalità di accesso alle informazioni e i canali per chiarire dati e circostanze non conosciuti all’Agenzia.

Secondo le indicazioni fornite dal provvedimento, le comunicazioni sono messe a disposizione del contribuente direttamente nel cassetto fiscale, accessibile direttamente con le credenziali SPID, CIE, CNS oppure tramite gli intermediari incaricati muniti di delega.

Modalità di Accesso e Chiarimento dei Dati

Al ricevimento della segnalazione, si ha la possibilità di fornire chiarimenti e precisazioni, giustificando il comportamento tenuto attraverso apposito software disponibile sull’Agenzia delle Entrate nella sezione ISA. L’applicazione consente una descrizione testuale delle informazioni utili a motivare il comportamento tenuto dal contribuente.

Ravvedimento Operoso e Correzione degli ISA

Nel caso in cui si riconosca come reale l’anomalia “intercettata” dal fisco, è possibile riassestare la posizione usufruendo dello strumento del ravvedimento operoso, procedendo ad un nuovo invio della dichiarazione con l’allegato ISA corretto. In questo modo si potrà beneficiare di sanzioni ridotte in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

Da un punto di vista operativo, le anomalie comunicabili dall’Amministrazione possono essere identificate con alcuni indicatori già presenti nel risultato ISA delle singole annualità interessate.

Anomalie Rilevabili e L'Allegato al Regolamento

Le tipologie di anomalie rilevabili, che numericamente quest’anno sono 26 rispetto alle 23 previste lo scorso anno, sono definite nell’allegato n. 1 del Regolamento 231840. Ad esempio, saranno evidenziate gravi e ripetute incoerenze e alcune mancate indicazioni di dati e notizie, sia di tipo contabile che statistico.

Saranno chiamati a fornire spiegazioni anche coloro che hanno dichiarato la “causa di esclusione 4” (periodo non normale di svolgimento dell’attività) per ognuno dei periodi d’imposta. Sul punto, occorrerà analizzare ciascuna segnalazione rispetto ai dati contabili e statistici del modello ISA a suo tempo trasmesso e procedere a riscontrare prontamente, a mezzo canale telematico, onde non incorrere in successive verifiche. 

La Situazione dei Contribuenti Forfettari

Anche sul fronte dei contribuenti forfettari che, com’è noto, sono esonerati dalla tenuta di una contabilità, l’Agenzia delle Entrate ha inviato, a mezzo pec, specifiche lettere di “compliance” per dare modo a coloro che operano con detto regime di regolarizzare la loro posizione nel caso in cui avessero omesso di compilare il quadro RS del Modello Redditi 2022 PF per il 2021 con le informazioni afferenti l’attività esercitata. Nel caso delle professioni legali, taluni dati inerenti i costi riferiti all’attività esercitata.

Infatti, l’Agenzia delle Entrate sulla base del provvedimento n. 325550 del 19 settembre 2023, comunica ai contribuenti in regime forfettario di avere riscontrato anomalie nella compilazione del quadro dichiarativo e la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dell’art.1 comma 73 della L.190/2014. Ai predetti contribuenti, pertanto, viene suggerito di trasmettere le informazioni necessarie per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Amministrazione e/o fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata, regolarizzando la propria posizione mediante il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa. In questo modo, data la tempestività della regolarizzazione, il contribuente ha la possibilità di beneficiare di una riduzione delle sanzioni che, all’atto della comunicazione, non viene peraltro neanche esplicitata. Detta regolarizzazione può quindi essere operata in proprio o tramite intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni ex art 3 comma 3 del DPR 322/98.

Il professionista può quindi sempre evidenziare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia delle Entrate con le indicate modalità di comunicazione.

Spese Sostenute dai Professionisti Forfettari

Si rammenta che, anche nel regime forfettario, gli avvocati, quali lavoratori autonomi, devono indicare le spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici, i consumi di energia elettrica e le spese sostenute per l’acquisto di carburante. L’Agenzia delle Entrate afferma che i contribuenti che hanno barrato il campo del dichiarativo RS “assenza di dati da dichiarare”, abbiano commesso una rilevante omissione.

Preme osservare che l’adempimento in questione sia una mera comunicazione a livello statistico atteso il fatto che il contribuente forfettario, oltre a non essere obbligato a tenere una contabilità, forfetizza il proprio reddito partendo dal volume dei ricavi (incassi) del periodo di imposta senza peraltro dedurre i costi in via analitica. L’unica funzione del predetto quadro RS è, quindi, quella di fornire una mera informazione riguardo taluni costi dell’attività, peraltro fiscalmente irrilevanti.

Sul punto, ci si potrebbe chiedere quale possa essere l’effettiva utilità fiscale del dato. L’unica risposta potrebbe essere quella di verificare i contribuenti che celano parte dei propri compensi accedendo ad un regime contabile (regime naturale) dove i costi afferenti la professione rilevano una sproporzione rispetto ai ricavi di periodo, con una tale incidenza da non consentire alcuna marginalità di sorta rispetto al reddito imponibile derivante dall’applicazione del coefficiente di redditività del 78%. Come dire, provare a scovare coloro che operano “in nero”. A ben vedere però la natura dei costi richiesti (telefonici, consumi di energia elettrica e le spese sostenute per l’acquisto carburante) è scarsamente rappresentativa dei costi di struttura di uno studio professionale, non tracciando, ad esempio, altre spese ben più rilevanti (personale, collaboratori, fitto, condominio ecc) ai fini di una eventuale verifica del contribuente in tal senso.

Vero è che la legge istitutiva del particolare regime naturale (il forfait) consente all’Amministrazione finanziaria sempre il potere di monitoraggio, controllo ed accertamento e, quindi, di chiedere al contribuente informazioni suppletive, ma l’Agenzia delle Entrate, a ben vedere, ha già oggi tutte le informazioni disponibili. Talchè, le inadempienze informative sul predetto quadro RS per tutti i dati degli acquisti già presenti “a sistema” dell’Anagrafe tributaria (SDI, Ade, Cassetto fiscale), non provocando alcun ostacolo all’attività di controllo ed accertamento, sono da ritenersi del tutto inutili. Con ciò, si è determinato un effetto perverso sui contribuenti, peratro già contestato dalle categorie professionali (Avvocati e Commercialisti) in quanto si sta generando una mole di  comunicazioni che producono un effetto fuorviante per il contribuente. Soprattutto, perché il professionista è indotto a pensare che la propria dichiarazione non rechi alcun dato anche perché non viene specificata la funzione formale delle informazioni contenute nei campi del citato quadro RS.  

Ulteriore confusione e disagio, poi, viene generata dalla indicazione di una sanzione in misura piena, pari ad Euro 250,00 per coloro che non adempiono, senza dare evidenza alcuna dell’ammontare effettivo della possibile riduzione in caso di ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n.472/1997), in funzione della richiamata “tempestività della regolarizzazione”.

Con ciò, l’Amministrazione finanziaria opera una sorta di “moral suasion”, ponendosi in aperta contrapposizione con lo statuto del contribuente, notificando per giunta via pec atti penalizzanti che contengono misure ingiustamente afflittive e non informandolo a dovere.  Probabilmente, tali comunicazioni sono indicative del fatto che l’Ade, sulla base dei dati in proprio possesso, rileva presunte anomalie tra il quadro degli elementi conoscitivi e le sue banche dati, in spregio alla tanto sbandierata “semplificazione” solo per fare sentire la propria presenza.

La Contraddizione con la Normativa Vigente

L’avere concepito un regime contabile naturale senza inutili adempimenti di sorta, e poi costringere coloro che vi hanno fatto accesso (o aderito) alla compilazione di quadri dichiarativi che, a posteriori, costringono a tracciare alcune delle spese della propria attività ai soli fini statistici, nonostante dette informazioni siano già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, è circostanza alquanto anomala, oltre che in totale contrapposizione con la normativa vigente. Si rammenta la previsione normativa di cui all’art. 2 della legge n. 111/2023 dedicata ai “Principi generali del diritto tributario nazionale” che prevede, espressamente, il rafforzamento del divieto da parte dell’Amministrazione finanziaria di richiedere al contribuente documenti (e dati) già in suo possesso.

Dover leggere nelle lettere di compliance dell’Ade che è stata riscontrata la possibile anomalia nella dichiarazione dei redditi del contribuente, in particolare non avendo indicato alcun dato sull’attività di lavoro autonomo nel prospetto del quadro RS, sortisce sempre e comunque un effetto sul soggetto raggiunto dalla comunicazione. Scoprire poi che l’anomalia riguarda dati riferiti ad elementi conoscitivi che non risultano collimare con le banche dati dell’Amministrazione, è una palese contraddizione rispetto alla richiamata “semplificazione” che dovrebbe guidare i rapporti tributari.

L’unica certezza che si ha, allo stato, e che le missive via pec potrebbero sortire un effetto di “pronta cassa” con una vasta platea di contribuenti che, sino ad oggi, non sono stati obbligati a rivolgersi ad un commercialista e hanno, a ben vedere, ritenuto  che l’accesso al regime forfettario fosse più conveniente proprio per liberarsi di inutili adempimenti fiscali.

In conclusione, una volta accertata la natura del dato che l’Agenzia delle Entrate ritiene omesso e/o non indicato in ciascun rigo del quadro dichiarativo RS riservato ai predetti elementi conoscitivi, si suggerisce di accedere allo SDI e confrontare le fatture passive tracciate a sistema dall’Anagrafe per la verifica della specifica del dato già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Nel qual caso, ove non fosse presente alcun dato, si potrà procedere con la dichiarazione integrativa.

Diversamente, ove il dato avesse evidenza a sistema, è possibile evitare la predisposizione di un Modello Unico PF integrativo indicando che quanto riscontrato dall’Ade non costituisce anomalia in quanto detto dato risulta già in possesso dell’Amministrazione. Si può, quindi, anche pensare di rispondere con procedura Civis per lasciare una traccia dell’avvenuto riscontro in questo modo, chiedendo l’annullamento della comunicazione:

---In risposta alla Vs comunicazione  relativa alla dichiarazione dei redditi a.i. 2021 - regime forfetario - obblighi informativi comma 73, art. 1, l. 190/2014. – CF…………..- cv 2021 tk ………….. [entrate|agedc….|registro comunicazioni|………..|…-…-2023][………….| e alle possibili anomalie riscontrate,

si rappresenta, ai sensi dell’art. 1, comma 73, Iegge 23 dicembre 2014, n. 190, che:

“Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione deII'Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi”.

Pertanto, trattandosi di informazioni già in possesso dell’Amministrazione, in base alla previsione normativa di cui all’art. 2 della legge n. 111/2023, dedicata ai “Principi generali del diritto tributario nazionale”, che prevede espressamente il rafforzamento del divieto da parte dell’Amministrazione finanziaria di richiedere al contribuente documenti (e dati) già in suo possesso, si chiede l’annullamento della comunicazione di irregolarità.

Con osservanza

Cosa da evitare, è quindi quella di non considerare a dovere la comunicazione.

 


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