Una telefonata allunga il carcere
04/11/2020
Stampa la paginaIl nuovo decreto sicurezza introduce il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti
Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il decreto-legge n. 130 il quale, nell’ambito di una serie di disposizioni dal contenuto eterogeneo in tema di immigrazione, protezione internazionale, utilizzo distorto del web e altri provvedimenti, apporta alcuni ritocchi al codice penale fra cui la modifica all’art. 391-bis e l’inserimento dell’art. 391-ter.
Con riguardo all’art. 391-bis c.p., introdotto nel 2009 allo scopo di reprimere le condotte volte a consentire ai detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all’41 bis dell’ordinamento penitenziario di comunicare con altri in violazione delle prescrizioni loro imposte, vengono in primo luogo inasprite le pene.
In tal senso, l’art. 8 del decreto sicurezza dispone un aumento sanzionatorio sia per l’ipotesi base sia per quella aggravata, che ricorre quando il reato è commesso da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e soggetti che esercitano la professione forense.
Tali condotte sono ora punite rispettivamente con la reclusione da due a sei anni e da tre a sette anni. Inoltre, il predetto art. 8 stabilisce che la pena prevista per la condotta base, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica anche al detenuto sottoposto al carcere duro il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte.
All’esito di tale innesto legislativo, commette un reato il detenuto soggetto alle restrizioni di cui all’art. 41-bis il quale comunica con altri eludendo le prescrizioni che gli sono state imposte.
Se simili disposizioni trovano una giustificazione nell’esigenza di recidere il collegamento tra i soggetti sottoposti al carcere duro e gli altri componenti dell’associazione criminale, appare invece opinabile l’art. 9 del decreto in esame.
Tale norma aggiunge l’art. 391-ter c.p., che prevede una nuova fattispecie delittuosa intitolata “Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti”, applicabile in via residuale rispetto all’art. 391-bis c.p.
Questa ipotesi delittuosa dispone che è punito da uno a quattro anni chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l’uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta.
Anche in questo caso, se il reato è commesso da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e soggetti che esercitano la professione forense è prevista una pena aggravata ovvero dai due ai cinque anni di reclusione.
Infine, in maniera speculare rispetto all’art. 391-bis, anche l’art. 391-ter prevede l’applicazione della pena base al detenuto comune che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.
In buona sostanza, ricalcando il previgente art. 391-bis, la nuova norma sanziona espressamente i soggetti che procurano i cellulari ai detenuti comuni mentre, prima di questa novella legislativa, tale condotta poteva essere punibile solo qualora ricorressero i presupposti di altre fattispecie penali come ad esempio, con riguardo agli agenti carcerari, il delitto di corruzione.
Inoltre, l’art. 391-ter rende penalmente rilevante l’utilizzo di cellulari da parte dei detenuti, comportamento che in precedenza, costituendo una violazione delle regole di condotta carcerarie per uso di “oggetto non consentito”, dava luogo a una sanzione disciplinare irrogata dall’Amministrazione penitenziaria.
A questo proposito va ricordato che nel febbraio 2020 era stato presentato un disegno di legge con la proposta di modifica del regolamento penitenziario volta a consentire ai detenuti comuni di poter telefonare ai familiari una volta al giorno e non più solo una alla settimana.
Tale disegno di legge si riprometteva in primo luogo di alleviare la sensazione di abbandono e di solitudine che affligge i detenuti e di favorire il mantenimento dei legami affettivi in vista del futuro reinserimento sociale. Al contempo, si perseguiva uno scopo pratico ovvero quello di diminuire il traffico di cellulari all’interno delle carceri e il conseguente dispendio di energie necessario alla polizia penitenziaria per la ricerca dei cellulari nascosti dai detenuti.
Proprio perché, nella maggior parte dei casi, i detenuti si procurano i cellulari per comunicare più spesso con i familiari e non per servirsene a fini delittuosi.
In altri termini, consentire ai detenuti di chiamare quotidianamente anche solo per pochi minuti, poteva essere il modo di far venire meno la necessità di nascondere un cellulare in cella.
L’ultimo decreto-sicurezza, offuscato da una visione puramente afflittiva della pena, non si è limitato a frustrare le aspettative dei detenuti ma ha scelto addirittura di reprimere penalmente comportamenti dovuti alla naturale esigenza di stare in contatto con le persone care. L’utilizzo del cellulare per salutare la moglie o un figlio espone, d’ora in poi, il detenuto comune al rischio di una nuova incriminazione.
Una telefonata allunga la vita, recitava uno spot televisivo, ma in questo caso può allungare il carcere.
Avv. Lorena Puccetti – Foro di Vicenza