PROFESSIONISTI LIBERI DAI VINCOLI: IL DLGS 192/2024 E L’ATTIVITÀ IN FORMA SOCIETARIA
22/01/2025
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Il Dlgs 192/2024 rappresenta un importante passo avanti per i liberi professionisti, completando un percorso normativo iniziato con la legge delega per la riforma fiscale del 2023. Il legislatore è intervenuto apportando modifiche nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e, tra le novità del citato decreto Irpef-Ires nell’ambito del nuovo principio di “omnicomprensività” del reddito professionale, nel sostituire la locuzione “compensi” con quella di “tutte le somme e i valori in genere”, ha operato una profonda riforma del regime tributario legato ai corrispettivi percepiti a seguito di trasferimento, cessione e conferimento di clientela e altri asset intangibili professionali.
La nuova legge, fortemente sostenuta dalle rappresentanze professionali, è stata concepita per agevolare l’aggregazione e la riorganizzazione degli studi, offrendo strumenti più flessibili e vantaggi concreti per chi sceglie di operare in forma aggregata, anche di natura societaria. Di guisa, prevedendo effetti fiscali anche per operazioni dalle quali possono potenzialmente emergere plusvalori latenti e redditi derivanti da capital gain. Tali sono, ad esempio, le plusvalenze da cessione di quote di tutte le società svolgenti attività professionali (comprese, quindi, anche le Stp in forma di società di persone – incluse le Sta di cui al Dlgs 96/2001 – e in forma di società di capitali), dilatando a dismisura l’incongruenza tra la mera qualifica di “socio” (magari di solo capitale) e quella di “professionista” (o socio lavoratore). Di riflesso, considerando anche le minusvalenze destinate ora a seguire, ai fini reddituali lo stesso trattamento.
Neutralità fiscale per le STP: il ruolo del nuovo articolo 177-bis del TUIR
L’articolo 5, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 192/2024 ha introdotto il nuovo articolo 177-bis, Tuir, rubricato “Operazioni straordinarie e attività professionali”, al fine di regolare specificamente la disciplina delle operazioni straordinarie e delle trasformazioni concernenti le società costituite per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.
Tra le principali novità introdotte dal Dlgs 192/2024, spicca il principio di neutralità fiscale, sancito dal nuovo articolo 177-bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Questo principio si applica a tutte le operazioni straordinarie di riorganizzazione e aggregazione delle STP, tra cui:
- Conferimenti;
- Fusioni;
- Scissioni;
- Trasformazioni.
La neutralità fiscale garantisce che queste operazioni non generino plusvalenze o minusvalenze ai fini fiscali, permettendo ai professionisti di riorganizzare i propri studi senza impatti economici negativi legati alla tassazione. Questo favorisce un passaggio più semplice e conveniente alla forma societaria, incentivando una modernizzazione del modello organizzativo.
Tassazione per competenza
Un altro aspetto rilevante della riforma è l’introduzione del regime di tassazione per competenza, tipico delle società. Questo implica che il reddito venga tassato al momento della maturazione, indipendentemente dall’incasso. Tuttavia, per i lavoratori autonomi, il decreto mantiene il principio di cassa, con una deroga per i pagamenti ricevuti da soggetti sostituti d'imposta. In questi casi, il reddito deve essere imputato all'anno in cui il sostituto d'imposta ha effettuato il pagamento.
I principali vantaggi includono:
- Pianificazione fiscale più precisa: Il regime per competenza consente una gestione strategica e prevedibile dei flussi finanziari.
- Ottimizzazione fiscale: In alcuni casi, il disallineamento tra competenza e cassa può offrire opportunità di risparmio fiscale.
Tuttavia, questo regime richiede una gestione contabile rigorosa e un maggiore supporto da parte di consulenti specializzati.
Un cambiamento atteso dalle rappresentanze professionali
Questo cambiamento normativo rappresenta il compimento di un percorso avviato con la legge delega per la riforma fiscale del 2023. Le rappresentanze professionali hanno promosso e sostenuto questa evoluzione con l’obiettivo di favorire l’aggregazione, la crescita e la modernizzazione degli studi professionali, offrendo opportunità concrete per migliorare l’organizzazione e la competitività del settore.
Vantaggi della forma societaria
Adottare la forma societaria porta con sé diversi benefici:
- Accesso a incentivi e strumenti di sostegno: Le STP possono accedere a finanziamenti agevolati e crediti d’imposta riservati alle imprese.
- Multidisciplinarietà: La forma societaria consente l’integrazione di competenze diverse, ampliando l’offerta di servizi.
- Tassazione più vantaggiosa: Oltre alla neutralità fiscale, la tassazione per competenza può essere più conveniente rispetto all’IRPEF per i professionisti individuali.
Criticità e sfide
Nonostante i vantaggi, restano alcuni aspetti critici da valutare:
- Costi gestionali e amministrativi: La gestione di una società comporta oneri superiori rispetto a uno studio individuale.
- Conflitti tra soci: La collaborazione richiede accordi chiari e strategie condivise per evitare divergenze gestionali.
Un futuro più competitivo per i professionisti
Il Dlgs 192/2024, in continuità con la riforma fiscale del 2023, segna un nuovo corso per i liberi professionisti. La possibilità di aggregarsi e riorganizzarsi in forma societaria, unita ai vantaggi fiscali e operativi, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di un mercato sempre più complesso e competitivo. Tuttavia, per cogliere appieno le opportunità occorre considerare anche le previsioni dell’ordinamento professionale di appartenenza.
La Sta e la professione forense
La Sta è l’unica forma societaria che gli avvocati possono utilizzare per l’esercizio della loro professione. Ciò atteso il fatto che la L. 247/2012 viene intesa (cfr Cassazione 19282/2018) come normativa «speciale» per l’attività forense (cfr pareri Cnf 64/2016 e 5853/2022). Per effetto di questa specialità vi è un divieto per gli avvocati di partecipare, come soci professionisti, ad una Stp, anche ove espressione della minoranza della compagine. Ciò, nonostante la L. 183/2011 non disponga esplicite limitazioni in ordine alle professioni ordinistiche che sono ammesse allo svolgimento di attività esercitate nella forma della Stp.
Pertanto si consideri come, allo stato, ove vi fosse una Stp di tipo multidisciplinare avente ad oggetto, come attività principale, quella tipica del dottore commercialista ed esperto contabile, non è possibile prevedere, tra le altre attività professionali anche l’esercizio di quella forense. Ciò porta a ritenere che un avvocato possa essere solo socio di capitale di una Stp, ma mai professionista socio lavoratore (cfr “Pronto ordini” n. 74/2024 del 29 ottobre 2024 del CNDCEC); quindi può partecipare alla Stp solo con una quota non superiore al terzo del capitale. Per gli effetti potrà solo intervenire in assemblea, votare per eleggere le cariche e partecipare agli utili, ma mai esercitare la professione forense.
Di contro, un dottore commercialista (oppure un esperto contabile o un consulente del lavoro, ecc.) ben può essere socio professionista di una Sta che abbia un oggetto multidisciplinare.
In tale caso, la società, al latere rispetto all’attività forense (riservata ai soli soci avvocati), può svolgere anche l’attività propria dei commercialisti (oppure esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori ecc.). In tale caso non rileva che in seno all’assemblea della Sta gli avvocati abbiano la maggioranza. Importante è che i due terzi dei voti spettino ai soci professionisti (anche non avvocati) della Sta.
Si consideri, infine, come un avvocato ben possa essere amministratore di una Stp (anzi, il Cda di una Stp può essere formato in maggioranza da avvocati) ma, per non incorrere in incompatibilità con la professione forense, non dovrà mai assumere alcun ruolo di amministratore esecutivo. Solo nel Cda della Sta gli avvocati devono per obbligo di legge essere in maggioranza.