La distinzione tra evasione fiscale e abuso del diritto

di Filippo Mengucci

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Nell’esercizio della professione forense, sovente, ci si trova ad operare una analisi critica su di una questione dibattuta e di centrale rilevanza nel diritto tributario: la distinzione tra evasione fiscale e abuso del diritto.

L’evasione fiscale si configura come l’insieme delle condotte volte a eludere gli obblighi fiscali imposti dalla legge. Si concretizza con la mancata o incompleta osservanza degli obblighi tributari imposti dalla legge. L’inosservanza deve essere di tipo intenzionale e fraudolenta e si può manifestare mediante comportamenti tanto attivi quanto omissivi (qualora il contribuente si astenesse volontariamente dall'adempiere ai propri doveri tributari). In concreto si realizza tramite l’occultamento di imponibili e/o dell’imposta stessa.

Le declinazioni del fenomeno sono molteplici: la dichiarazione infedele, la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, la frode fiscale o la sottrazione di beni al pagamento delle imposte. Tuttavia, senza approfondire troppo la materia, è bene considerare che non tutte queste condotte costituiscono automaticamente un illecito penale. Le fattispecie penalmente rilevanti includono la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000), la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 4 D.lgs. 74/2000), e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000).

Se l’illecito costituisce o meno reato lo si desume dalle soglie che l’imposta evasa raggiunge: qualora queste superano il minimo stabilito dalla legge, il comportamento integra un reato tributario punibile con reclusione fino a 8 anni; diversamente, il comportamento si configura come mera violazione amministrativa, soggetta al recupero delle somme non versate e al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Contemporaneamente sono molteplici i contribuenti che adottano strategie differenziate al fine di evitare l’adempimento dei propri obblighi tributari. Tuttavia, non tutte le predette condotte si configurano quale violazione manifesta della normativa fiscale vigente: con frequenza si constata il ricorso a sofisticate metodologie attraverso le quali vengono eluse le prescrizioni normative, mediante lo sfruttamento delle carenze e delle lacune intrinseche all’ordinamento tributario, determinando pertanto operazioni che, benché formalmente aderenti al tessuto normativo, sostanzialmente vanificano la ratio della disposizione medesima. S’introduce così, nell’ordinamento italiano, la c.d. elusione fiscale.

La disciplina in questione consiste in un insieme di operazioni prive di sostanza economica che, pur formalmente conformi alle disposizioni tributarie, realizzano indebiti vantaggi fiscali e risparmi d’imposta, contrastanti con i principi dell’ordinamento tributario.

Permettendo una leggera digressione storica, si rammenta che fino al 2005 il principio generale stabiliva che tutto ciò che non era espressamente vietato dalla legge, si riteneva lecito. Se banalmente si rinveniva una modalità legale per pagare minori imposte, questa non si considerava un’evasione (intesa come violazione di una norma), bensì come lecito risparmio d’imposta. Solo in specifici casi, individuati dalla legge e contenuti nell'abrogato articolo 37 bis del D.P.R. 600/1973, si configurava la fattispecie dell’illecito aggiramento normativo.

Nel 2006, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea emette una sentenza introducendo la nozione di abuso del diritto come principio autonomo. La sentenza nasce a seguito del giudizio Halifax (causa C-255/02) e mette in discussione l’orientamento della Cassazione italiana, secondo il quale, come anticipato, le operazioni in elusione erano inopponibili all’erario solo se specificamente previste da una legge. Il principio viene successivamente riconosciuto nel diritto unionale.

Al fine di determinare quando si sta realmente abusando di una forma contrattuale ci si basa sulla c.d. anti-economicità dell’attività imprenditoriale. La normativa vigente concernente l’abuso del diritto trova fondamento nell’articolo 10 bis dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000), introdotto mediante il Decreto Legislativo 128/2015, il quale ha abrogato la precedente disciplina stabilita dall’articolo 37 bis del DPR 600/1973. Tale innovazione normativa ha comportato una significativa rivisitazione dell’istituto: ove la precedente formulazione richiedeva esclusivamente l’assenza di motivazioni economiche extrafiscali, l’attuale disciplina esige la contemporanea sussistenza di elementi ulteriori, quale l’indebità del vantaggio tributario conseguito e la carenza di effetti economicamente rilevanti dell’operazione al di là del beneficio fiscale perseguito.

La configurazione dell’illecito abusivo richiede, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione e confermato dall’Amministrazione finanziaria mediante risposta ad interpello n. 215/2022, la contemporanea sussistenza di tre elementi strutturali essenziali:

  • la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, consistente in benefici che si pongono in contrasto con i propositi sottesi alle disposizioni tributarie e con i fondamenti dell’ordinamento;
  • l’inesistenza di rilevanza economica sostanziale dell’operazione, cioè l’incapacità del negozio di produrre conseguenze significative diversamente dal conseguimento del beneficio fiscale;
  • la centralità del perseguimento di un vantaggio tributario quale movente determinante della condotta medesima.

Tuttavia, la disciplina normativa chiarisce esplicitamente che non si configurano abusive quelle operazioni caratterizzate dai tre elementi menzionati, qualora risultino supportate da valide motivazioni extrafiscali di rilevanza non marginale, ivi comprese ragioni di ordine organizzativo-gestionale funzionali al miglioramento strutturale o funzionale dell’ente economico o dell’esercizio professionale. La sussistenza di siffatte ragioni è condizionata al principio secondo cui, in loro assenza, l’operazione medesima non avrebbe trovato attuazione. In tal senso, il vincolo di "non marginalità" opera quale filtro essenziale per escludere la natura banale o pretestuosa delle motivazioni allegabili dal contribuente. Spetta dunque al contribuente fornire la prova del fatto che sussistono le valide ragioni economiche.

Il quadro normativo contemporaneo riconosce altresì la legittimità della scelta operata dal contribuente in ordine ai regimi fiscali facoltativi offerti dalla legge, nonché la libertà di optare tra soluzioni negoziali alternative che determinino un carico tributario inferiore. Tale principio è stato ulteriormente cristallizzato mediante l'atto di indirizzo del 27 febbraio 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale fornisce alle amministrazioni finanziarie orientamenti metodologici volti a garantire un'applicazione coerente e proporzionata dell’articolo 10 bis, nel rispetto delle scelte operate dal contribuente e della sua libertà di iniziativa economica, inclusa la facoltà di realizzare un legittimo risparmio d'imposta.

La distinzione teorica tra abuso del diritto ed evasione fiscale, pur costituendo un cardine della dogmatica tributaria contemporanea, si rivela frequentemente sfumata nella pratica. È infatti necessario operare un’attenta verifica della concreta sostanza delle operazioni poste in essere dal contribuente, onde evitare erronee qualificazioni che comportino l’applicazione di una disciplina procedimentale difforme da quella dovuta.

La Corte di Cassazione, attraverso ordinanza n. 582/2025, ha chiarito aspetti determinanti concernenti la demarcazione tra abuso del diritto ed evasione fiscale. Nel caso sottoposto al suo esame, la Corte ha proceduto a una significativa riqualificazione della vicenda, inizialmente inquadrata dall'Amministrazione finanziaria entro la categoria dell’abuso del diritto, ricondotta invece alla evasione tributaria genuina, caratterizzata dall'implementazione di negozi simulati e dalla produzione di documentazione non autentica.

La pronuncia pone in rilievo un principio di fondamentale importanza: laddove le operazioni eseguite dal soggetto passivo, sebbene apparentemente conformi ai dettami normativi, si risolvano effettivamente nella dissimulazione della materia imponibile attraverso alterazione di documenti, esse costituiscono una diretta trasgressione della norma tributaria, e non già un comportamento abusivo. Tale demarcazione genera rilevanti conseguenze dal punto di vista procedurale: mentre l’abuso del diritto presuppone l’osservanza della procedura di contraddittorio qualificato ai sensi dell’articolo 10 bis della Legge 212/2000; l’evasione tributaria genuina soggiace ai consueti meccanismi procedimentali amministrativi e giurisdizionali.

La precisa individuazione della corretta qualificazione della condotta riveste pertanto cruciale rilevanza tanto sotto il profilo della tutela del contribuente, quanto sotto quello dell’applicazione della normativa sostanziale.

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