Immacolata Troianiello

Polizze professionali per gli avvocati. Le clausole limitative della garanzia assicurativa

Al libero professionista può accadere, anche di frequente, che la richiesta di risarcimento del danno, da lui provocato, venga invocata a distanza di tempo dalla prestazione professionale poiché il danno non sempre emerge contestualmente all’ errore professionale.
Ovvero si avrà contezza dell’azione/omissione causativa del danno anni ed anni dopo, con la conseguenza che solo allora il professionista sarà oggetto della richiesta risarcitoria del danneggiato così contestualmente attivando la domanda di manlevaal proprio assicuratore.

Il passaggio a tempo pieno come Giudice di Pace comporta la cancellazione da albo e Cassa? E, in caso di successivo ripensamento dopo i 70 anni, è possibile tornare a esercitare la professione forense con nuova iscrizione sia all’albo sia alla Cassa?

Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.

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