Franco Smania

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: AL VIA L’ESONERO PARZIALE

Cassa Forense : al via l'esonero parziale dei contributi, esso riguarderà i soli contributi soggettivi con scadenza nel 2021 con esclusione del contributo di maternità e dei contributi integrativi, entro il limite massimo complessivo di 3.000 euro

Ri-fatturazione interna allo studio: il contributo integrativo è dovuto?

Con sentenza n. 160 del 30 marzo 2018, la Corte d'Appello di Milano - Sezione Lavoro ha affrontato la problematica della ri-fatturazione interna allo studio legale, con conseguente applicazione di "doppio" contributo integrativo: da un lato da parte del collaboratore nei confronti del titolare dello studio, dall’altro da parte del titolare nei confronti del cliente.

L'incompatibilità

Non sempre gli anni di iscrizione a Cassa Forense risultano efficaci ai fini previdenziali.
Affinché venga riconosciuto il requisito della ‘effettiva iscrizione e contribuzione’ all’Ente, infatti, l’iscritto non solo dovrà aver assolto i previsti obblighi dichiarativi e contributivi, ma dovrà altresì dimostrare l’esercizio continuativo della professione in assenza di situazioni di incompatibilità.

Ricongiunzione e Totalizzazione

Non è infrequente il caso dell’avvocato che, prima di esercitare la libera professione, abbia svolto altra attività lavorativa, versando contributi in ente previdenziale diverso da Cassa Forense.
Come si recuperano quei contributi?
Ricongiunzione e Totalizzazione sono i due istituti del nostro ordinamento previdenziale diretti ad agevolare l’utilizzazione integrale delle contribuzioni versate presso diversi enti (o gestioni) previdenziali.

Il passaggio a tempo pieno come Giudice di Pace comporta la cancellazione da albo e Cassa? E, in caso di successivo ripensamento dopo i 70 anni, è possibile tornare a esercitare la professione forense con nuova iscrizione sia all’albo sia alla Cassa?

Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.

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