LE FEMMINE NON DEVONO IMMISCHIARSI NELL’ AVVOCHERIA
Lidia Poët: la prima donna avvocato d'Italia. La sua storia e la lotta per l'emancipazione femminile
Lidia Poët: la prima donna avvocato d'Italia. La sua storia e la lotta per l'emancipazione femminile
Cassa Forense : al via l'esonero parziale dei contributi, esso riguarderà i soli contributi soggettivi con scadenza nel 2021 con esclusione del contributo di maternità e dei contributi integrativi, entro il limite massimo complessivo di 3.000 euro
Con sentenza n. 160 del 30 marzo 2018, la Corte d'Appello di Milano - Sezione Lavoro ha affrontato la problematica della ri-fatturazione interna allo studio legale, con conseguente applicazione di "doppio" contributo integrativo: da un lato da parte del collaboratore nei confronti del titolare dello studio, dall’altro da parte del titolare nei confronti del cliente.
Con provvedimento del Presidente di Cassa Forense del 17 ottobre u.s. è stata costituita la Commissione Elettorale Centrale.
Come già si è avuto modo di anticipare in un articolo pubblicato nel precedente numero di questa newsletter, il Comitato dei Delegati eletto a metà settembre u.s. non è immediatamente operativo.
Non sempre gli anni di iscrizione a Cassa Forense risultano efficaci ai fini previdenziali.
Affinché venga riconosciuto il requisito della ‘effettiva iscrizione e contribuzione’ all’Ente, infatti, l’iscritto non solo dovrà aver assolto i previsti obblighi dichiarativi e contributivi, ma dovrà altresì dimostrare l’esercizio continuativo della professione in assenza di situazioni di incompatibilità.
Non è infrequente il caso dell’avvocato che, prima di esercitare la libera professione, abbia svolto altra attività lavorativa, versando contributi in ente previdenziale diverso da Cassa Forense.
Come si recuperano quei contributi?
Ricongiunzione e Totalizzazione sono i due istituti del nostro ordinamento previdenziale diretti ad agevolare l’utilizzazione integrale delle contribuzioni versate presso diversi enti (o gestioni) previdenziali.
Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.